Articolo 2611. Cause di scioglimento.

Il contratto di consorzio si scioglie: 
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; 
3) per volontà unanime dei consorziati; 
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa; 
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge; 
6) per le altre cause previste nel contratto.