Azienda
(Avviamento)
Sino ad ora abbiamo studiato l'impresa dal punto di vista soggettivo,
occupandoci, cioè, della persona dell'imprenditore.
Tuttavia l'imprenditore non potrebbe operare se non avesse i mezzi per poter
produrre; tali mezzi costituiscono l'azienda. Vediamo, quindi,con l'aiuto della
tabella, che cos'è e a cosa serve l'azienda.
| Azienda art. 2555 c.c. |
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Abbiamo visto che cos'è e come è composta l'azienda.
Consideriamo, ora, un'altro concetto, l'avviamento.
L'avviamento è la capacità dell'impresa alla
produzione di profitti.
Questi sono dati dalla differenza tra costi e ricavi, calcolando tra i costi
anche quelli per l'uso dei macchinari.
I profitti dell'azienda, però, si producono dalla capacità dell'impresa ad
attrarre clientela e quanta più clientela riuscirà ad attrarre l'impresa tanto
più alta sarà la sua capacità di produrre profitto.
Possiamo concludere, quindi, che la capacità di un impresa ad attrarre
clientela indica la misura dell'avviamento.
Come è intuitivo la clientela verrà attratta dal complesso
azienda+imprenditore, ma è ovvio che ognuno di questi elementi riesce ad
attrarre la sua quota di clientela.
Possiamo quindi distinguere tra:
1. un avviamento o clientela oggettivi, come quella percentuale di
clientela attratta dall'azienda;
2. un avviamento o clientela soggettivi, come quella percentuale di
clientela attratta dalle capacità e quindi dalla persona dell'imprenditore.
In riferimento all'avviamento oggettivo notiamo che questo esiste anche quando si è costituito il complesso economico organizzato, indipendentemente dall'esistenza di clientela, e questo spiega come possa parlarsi di avviamento anche per una azienda non ancora in attività;
l'avviamento non costituisce un bene immateriale dell'azienda, ma è un valore patrimoniale della stessa, tanto che può essere iscritto al bilancio come voce dell'attivo nei limiti dell'art. 2426 c.c.
Vi sono una serie di norme che tutelano l'avviamento e, indirettamente, la conservazione dell'azienda come elemento unitario, vediamole:
1. La concessione di un diritto di prelazione a favore dell'imprenditore in caso di vendita o trasferimento dei locali;
2. La corresponsione di un indennizzo a favore
dell'imprenditore (conduttore) da parte del locatore nel caso in cui
quest'ultimo intenda riottenere i locali
( c.d. perdita per l'avviamento commerciale).
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