Crediti dell'azienda ceduta

L'acquirente dell'azienda non si limita ad acquistare i beni materiali che la compongono, ma, di regola, subentra nelle posizioni giuridiche che spettavano al precedente titolare. La disciplina dei crediti dell'azienda pone pochi problemi in quanto, come regola generale, non è necessario il consenso del debitore ceduto. Conflitti potrebbero, però, nascere tra acquirente dell'azienda, che abbia acquistato anche i crediti, e creditori che abbiano acquistato singoli crediti dall'imprenditore alienante.
Derogando alla disciplina generale prevista dalla cessione del credito, l'art.2559 c.c. stabilisce che " la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese".
Se così non fosse, l'imprenditore acquirente dell'azienda dovrebbe notificare l'avvenuta cessione del credito a suo favore singolarmente ad ogni debitore dell'impresa, con il rischio di essere preceduto in quest'attività dagli altri creditori che hanno acquistato singolarmente dei crediti dal vecchio imprenditore.