Crediti dell'azienda ceduta
L'acquirente dell'azienda non si limita ad acquistare i beni
materiali che la compongono, ma, di regola, subentra nelle posizioni giuridiche
che spettavano al precedente titolare. La disciplina dei crediti dell'azienda
pone pochi problemi in quanto, come regola generale, non è necessario il
consenso del debitore ceduto. Conflitti potrebbero, però, nascere tra acquirente
dell'azienda, che abbia acquistato anche i crediti, e creditori che abbiano
acquistato singoli crediti dall'imprenditore alienante.
Derogando alla disciplina generale prevista dalla
cessione del credito, l'art.2559 c.c.
stabilisce che " la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in
mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione ha effetto, nei confronti
dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle
imprese".
Se così non fosse, l'imprenditore acquirente dell'azienda dovrebbe notificare
l'avvenuta cessione del credito a suo favore singolarmente ad ogni debitore
dell'impresa, con il rischio di essere preceduto in quest'attività dagli altri
creditori che hanno acquistato
singolarmente dei crediti dal vecchio imprenditore.