Divieto di concorrenza
Nel caso di cessione dell'azienda, l'alienante non deve danneggiare
l'acquirente costituendo in tempi brevi una nuova azienda che produca beni
simili a quelli dell'azienda ceduta e operi nello stesso territorio. Per questo
motivo l'articolo 2557 c.c. prevede un divieto di concorrenza a carico
dell'alienante dell'azienda commerciale;
ciò lo si ricava indirettamente dallo stesso art. 2557 comma 5, che estende il
divieto alle aziende agricole, ma solo per le attività connesse.
si tratta di un effetto naturale del trasferimento di azienda, e quindi può
essere escluso dalla volontà delle parti.
Vediamone il contenuto e i limiti:
| divieto di
concorrenza art. 2557 c.c. |
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