Divieto di concorrenza

Nel caso di cessione dell'azienda, l'alienante non deve danneggiare l'acquirente costituendo in tempi brevi una nuova azienda che produca beni simili a quelli dell'azienda ceduta e operi nello stesso territorio. Per questo motivo l'articolo 2557 c.c. prevede un divieto di concorrenza a carico dell'alienante dell'azienda commerciale;
ciò lo si ricava indirettamente dallo stesso art. 2557 comma 5, che estende il divieto alle aziende agricole, ma solo per le attività connesse.
si tratta di un effetto naturale del trasferimento di azienda, e quindi può essere escluso dalla volontà delle parti.

 Vediamone il contenuto e i limiti:

divieto di concorrenza
art. 2557 c.c.
ha durata non superiore cinque anni
 
se la durata non è stabilita o è prevista una durata maggiore è comunque fissata a cinque anni
 
il divieto di concorrenza non può giungere ad impedire ogni attività professionale dell'alienante
 
nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto
 
si applica anche alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela

 

 

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