Forma scritta ad probationem 

Normalmente la forma prevista per i negozi giuridici è libera.
In certi casi, però, la legge richiede particolari forme per la vendita o costituzione di diritti su determinate categorie di beni.
Si parla in proposito di:
1. Forma scritta ad substantiam, quando la forma è richiesta per la stessa validità dell'atto(ad es. la forma scritta per il trasferimento di immobili)
2. Forma scritta ad probationem, quando la forma richiesta non influisce sulla validità del negozio ma costituisce l'unico mezzo(insieme al giuramento) per provare l'esistenza di quel negozio.
Per l'azienda la forma scritta è prevista in quest'ultimo senso e non ad substantiam.