L'imprenditore in generale

 

 
 

Il codice civile non definisce l'impresa, ma l'imprenditore con lo scopo di porre l'accento più sulla persona che svolge l'attività d'impresa che sull'attività stessa. Come risulta evidente da questa scelta, è alla persona dell'imprenditore che, di regola, la legge fa riferimento per la disciplina della sua attività ed, in particolare, per la determinazione degli obblighi da osservare.
Prima di trattare della figura dell'imprenditore è necessario premettere che il codice civile ne distingue diversi tipi. Cerchiamo di riassumere nello schema come sono individuate le diverse figure d'imprenditore ricordando che cliccando sulle parole in corsivo si attivano i relativi collegamenti ipertestuali

Viene da chiedersi come mai il codice ha deciso di operare queste distinzioni; il motivo va ricercato nella diversa normativa applicabile alle diverse categorie d'imprenditori ed infatti:

imprenditori agricoli statuto imprenditore agricolo
non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221 c.c.) non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili(art. 2214 c.c.) non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2136 c.c.
piccoli imprenditori  statuto del piccolo imprenditore
pur potendo svolgere attività commerciale non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221 c.c.) non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili   (art. 2214 c.c. comma 3) non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art.2202 c.c.)
imprenditore commerciale statuto dell'imprenditore commerciale
può fallire (art. 2221 c.c.) deve tenere le scritture contabili(art. 2214 c.c.) deve iscriversi nel registro delle imprese, sezione ordinaria (art. 2195 c.c. comma 1)

Accanto ad uno statuto generale dell'imprenditore, applicabile a tutte le categorie d'imprenditori (come, ad es. le norme sui segni distintivi, sull'azienda ed negli altri casi dove il codice parla d'imprenditore senza ulteriori specificazioni) si affiancano statuti particolari che integrano quello  generale e sono applicabili solo a determinate categorie d'imprenditori, come le regole relative alle tenute delle scritture contabili, registrazione etc. 
Fatta questa indispensabile premessa, torniamo all'imprenditore in generale e, cioè, all'art. 2082 c.c.:
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Questo articolo è talmente importante che vale la pena d'impararlo a memoria; analizziamolo ora in ogni sua parte per chiarirne il significato (in corsivo i collegamenti ipertestuali) :

art. 2082 c.c. imprenditore
attività: una serie di atti coordinati tra di loro formano un'attività
economica: l'attività ha come scopo la produzione o scambio di beni o servizi
organizzata: indica la coordinazione tra il capitale ed il lavoro svolta dall'imprenditore per la sua attività
professionalmente: l'attività è svolta in modo abituale e non occasionale. Non è necessaria la continuità, come ad. es. per le attività stagionali
al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi: l'attività deve essere economica;
in questo caso l'articolo ripete un concetto già espresso

L'art. 2082 non menziona tra gli elementi dell'impresa lo scopo di lucro, e la dottrina si è divisa sulla necessità dello scopo di lucro per aversi impresa.
La questione è destinata, però, ad essere risolta dal legislatore che ha previsto "l'impresa sociale" (d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155) intesa come ente economico senza scopo di lucro.

tutte le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale

Caratteristica dell'impresa sociale sarà pertanto quella di coniugare l'attività di impresa con finalità di utilità sociale, ma anche l'assenza dello scopo di lucro.
L'impresa sociale forse mette la parola fine a tutte le discussioni dottrinali sullo scopo di lucro come elemento essenziale dell'impresa.

La qualità d'imprenditore si acquista con lo svolgimento effettivo dell'attività, non essendo elemento sufficiente l'iscrizione al registro delle imprese, e si perde con la fine dell'attività.
L'art. 2082, però, pur essendo chiaro sul fatto che per divenire imprenditore è necessario "esercitare" l'attività d'impresa, nulla ci dice sul momento in cui si inizia ad esercitare questa attività.
Sul punto bisogna considerare cosa accade in pratica; 
potrebbe accadere, infatti, che si predisponga un'organizzazione idonea alla attività, come, per esempio, l'acquisto di un capannone industriale completo di macchinari; in questo caso l'attività inizierà con il primo atto produttivo,  e ciò perché tutto quello che ha realizzato l'imprenditore per compiere anche questo solo atto iniziale è espressione del requisito della professionalità.
Le cose stanno diversamente quando non è stata precostruita una organizzazione; in questo caso l'attività d'impresa non comincia con il compimento del primo atto di esercizio, ma dal compimento di un'attività di tal natura da far oggettivamente ritenere che questa sia divenuta abituale, che abbia, in altre parole, acquisito la caratteristica della  professionalità.

L'impresa cessa, invece, quando più non esiste l'organizzazione aziendale, non nel senso che sia andata distrutta, caso comunque possibile, ma nel senso che si sia disgregata, e ciò si verifica quando il complesso aziendale sia stato liquidato. Con la chiusura della liquidazione può dirsi cessata l'attività d'impresa e da quel momento decorrerà l'anno di tempo per far dichiarare il fallimento dell'imprenditore commerciale ex art. 10 l.f. (legge fallimentare).
Per le società, invece, le cose stavano diversamente.
La Corte Costituzionale con sentenza del 21\07\2000 n. 319, aveva affermato il principio che per le società  l'anno necessario per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 l.f. decorre dalla cancellazione delle stesse dal registro delle imprese, fissando, quindi, a quel momento la fine della attività sociale.
In attuazione a detto principio il nuovo articolo 10 della legge fallimentare, (riformata dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e poi modificato dal d.lgs.12 settembre 2007 n. 169) ha stabilito che il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre sia per le imprese che per le società, dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata antecedentemente alla cancellazione o nell'anno successivo a questa; è anche vero però che solo per le imprese individuali e per le società cancellate d'ufficio, è data facoltà al creditore o al pubblico ministero, di dimostrare che l'attività è comunque continuata dopo la cancellazione.

Rispondi a queste domande

1) Tizio ha una collezione di fotocamere, e decide di venderne 30 su internet, diventa per questo imprenditore?

2) Tizio decide di aprire una mensa per i poveri, per questo, non avendo da solo i soldi sufficienti gira tra parenti e amici per raccogliere i fondi, e alla fine trova, grazie alla generosità di un suo amico, anche un locale dove svolgere il servizio; alla fine riesce a fornire 100 pasti caldi al giorno; è diventato imprenditore? E se no, perché?

3) Tizio ha un negozio di calzature, aperto da poco, ma non non ha ancora richiesto l''iscrizione nel registro delle imprese, che inaspettatamente richiede più tempo di quello che immaginava; quando Tizio diventerà d'imprenditore?

4) Tizio ha aperto un negozio di gelati,  non lo fa per i soldi, ma perché ama i bambini ed è contento di farli felici con dei buoni gelati; d'altro canto Tizio non vuole perderci, e allora congegna l'attività nel senso che non ci guadagna nulla, ma nemmeno ci va a perdere riuscendo così a vendere i gelati ai bambini a un prezzo più basso delle altre gelaterie. Tizio è diventato un imprenditore, visto che dalla sua attività non ci guadagna nulla?