Imprenditore agricolo
L'individuazione della figura dell'imprenditore agricolo è particolarmente importante perché il codice, a differenza di quanto accade per l'imprenditore commerciale, ne definisce esattamente le caratteristiche. Possiamo, quindi, concludere che tutti quelli che non sono imprenditori agricoli sono imprenditori commerciali, con l'ovvia conseguenza della inapplicabilità agli imprenditori agricoli delle regole previste per l'imprenditori commerciali. Vediamo, quindi, quando ci troviamo in presenza di un imprenditore agricolo:
|
imprenditore agricolo |
|
L'art. 2135 c.c. è stato modificato dal D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 che ne
ha sostituito il secondo comma e aggiunto il terzo comma.
Il nuovo articolo 2135, inoltre, non parla più di allevamento di "bestiame", ma
di allevamento di "animali", risolvendo, in tal modo, i dubbi interpretativi che
scaturivano dalla vecchia formulazione che sembrava restringere il campo
dell'impresa agricola al solo allevamento del bestiame, all'allevamento, cioè,
di quegli animali tipici della vita di una fattoria, come le galline e i bovini;
coerentemente con tale impostazione si riteneva che non fosse imprenditore
agricolo chi allevava animali diversi dal bestiame, come i cavalli di razza o i
cani destinati alle mostre, problema, come già detto, superato dalla nuova
formulazione dell'art. 2135.
Oltre a ciò si è voluto meglio specificare i concetti di coltivazione del fondo,
allevamento di animali e di attività connessa, anch'essi da sempre oggetto di
dibattito in dottrina.
Vediamoli, quindi, nella sottostante tabella:
| coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali | le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine
|
| attività connesse | si considerano comunque attività connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge |
Consideriamo, in primo luogo la portata della precisazione introdotta dal
nuovo secondo comma dell'art. 2135;
Facendo espresso riferimento al "ciclo biologico" come oggetto dell'attività
dell'imprenditore agricolo, relativo a specie "vegetali o animali" si è
chiaramente voluto ritenere imprenditore agricolo non solo chi si curava
dell'allevamento del bestiame o alla coltivazione tradizionale del fondo, ma
anche chi si occupa di acquicoltura, della coltivazione di fiori anche se svolta
in serre o vivai;
insomma è imprenditore agricolo chiunque nel rispetto della regola fondamentale
dell'articolo 2082 c.c. svolga tali attività e questo ( e qui c'è la novità più
importante) indipendentemente dei mezzi che usa per svolgerle; di conseguenza
sarà pur sempre imprenditore agricolo chi si dedica all'allevamento del pesce,
anche se impiega ingenti capitali, come ad es. grosse vasche, capannoni etc. o
chi ricorre a estesi vivai per la coltivazione di fiori. È chiaro che
considerando come imprenditori agricoli ( e non commerciali) anche tali soggetti
si è voluta favorire l'agricoltura e la cura delle campagne evitandone (o per lo
meno limitando) l'abbandono e lo spopolamento.
Approfondendo il concetto di attività connessa, notiamo che la connessione deve essere fondamentalmente di due tipi:
Questa prevalenza si specifica sia nel senso che quando l'attività è rivolta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell' impresa agricola, debba avere ad oggetto prodotti che prevalentemente siano ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali dell'impresa, e sia nel senso che quando si tratti di fornire beni e servizi, sarà necessario utilizzare prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
|
Non bisogna quindi commettere l'errore di mettere in
rapporto l'attività agricola e quella connessa e vedere quali tra le due sia
"prevalente" quasi nel senso di metterle su una bilancia e vedere quale pesa di
più, ma bisogna vedere se nella attività connessa vi sia una fetta prevalente di
" attività propria dell'imprenditore agricolo" rispetto a quella connessa; |
Notiamo, infine, che l'elencazione del terzo comma
dell'art. 2135 non è tassativa perché è usato l'avverbio "comunque".
Ciò significa che al di fuori delle attività citate, sarà necessario verificare
se l'attività svolta dall'imprenditore agricolo possa essere considerata come
connessa in base al concetto della prevalenza così come l'abbiamo espresso.