Imprenditore agricolo

L'individuazione della figura dell'imprenditore agricolo è particolarmente importante perché il codice, a differenza di quanto accade per l'imprenditore commerciale, ne definisce esattamente le caratteristiche. Possiamo, quindi, concludere che tutti quelli che non sono imprenditori agricoli sono imprenditori commerciali, con l'ovvia conseguenza della inapplicabilità agli imprenditori agricoli delle regole previste per l'imprenditori commerciali. Vediamo, quindi, quando ci troviamo in presenza di un imprenditore agricolo:

imprenditore agricolo
 art. 2135 c.c.

chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse

 

chi esercita un'attività diretta alla cattura ed alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini salmastri e dolci (acquacoltura)

 

chi esercita attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola (art. 9 D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173)
 
chi esercita l'attività di pesca in maniera professionale (imprenditore ittico, equiparato all'imprenditore agricolo ex art. 2 l. 10\05\2005 n. 226 modificato dal d.lgs. 26\05\2004 n. 154)

 

L'art. 2135 c.c. è stato modificato dal D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 che ne ha sostituito il secondo comma e aggiunto il terzo comma.
Il nuovo articolo 2135, inoltre, non parla più di allevamento di "bestiame", ma di allevamento di "animali", risolvendo, in tal modo, i dubbi interpretativi che scaturivano dalla vecchia formulazione  che sembrava restringere il campo dell'impresa agricola al solo allevamento del bestiame, all'allevamento, cioè, di quegli animali tipici della vita di una fattoria, come le galline e i bovini; coerentemente con tale impostazione si riteneva che non fosse imprenditore agricolo chi allevava animali diversi dal bestiame, come i cavalli di razza o i cani destinati alle mostre, problema, come già detto, superato dalla nuova formulazione dell'art. 2135.
Oltre a ciò si è voluto meglio specificare i concetti di coltivazione del fondo, allevamento di animali e di attività connessa, anch'essi da sempre oggetto di dibattito in dottrina.
Vediamoli, quindi, nella sottostante tabella:

coltivazione del fondo, selvicoltura e  allevamento di animali le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine

 

attività connesse si considerano comunque attività connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

Consideriamo, in primo luogo la portata della precisazione introdotta dal nuovo secondo comma dell'art. 2135;
Facendo espresso riferimento al "ciclo biologico" come oggetto dell'attività dell'imprenditore agricolo, relativo a specie "vegetali o animali"  si è chiaramente voluto ritenere imprenditore agricolo non solo chi si curava dell'allevamento del bestiame o alla coltivazione tradizionale del fondo, ma anche chi si occupa di acquicoltura, della coltivazione di fiori anche se svolta in serre o vivai;
insomma è imprenditore agricolo chiunque nel rispetto della regola fondamentale dell'articolo 2082 c.c. svolga tali attività e questo ( e qui c'è la novità più importante) indipendentemente dei mezzi che usa per svolgerle; di conseguenza sarà pur sempre imprenditore agricolo chi si dedica all'allevamento del pesce, anche se impiega ingenti capitali, come ad es. grosse vasche, capannoni etc. o chi ricorre a estesi vivai per la coltivazione di fiori. È chiaro che considerando come imprenditori agricoli ( e non commerciali) anche tali soggetti si è voluta favorire l'agricoltura e la cura delle campagne evitandone (o per lo meno limitando) l'abbandono e lo spopolamento.

Approfondendo il concetto di attività connessa, notiamo che la connessione deve essere fondamentalmente di due tipi:

  1. connessione soggettiva, poiché le attività connesse devono essere svolte da chi è già imprenditore agricolo;
  2. connessione oggettiva, poiché vi deve essere un legame tra l'attività connessa e quella agricola; non si tratta di un legame qualsiasi, ma di un collegamento dove l'attività agricola è pur sempre prevalente rispetto a quella connessa;

Questa prevalenza si specifica sia nel senso che quando l'attività è rivolta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell' impresa agricola, debba avere ad oggetto prodotti che prevalentemente siano ottenuti  dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali dell'impresa, e sia nel senso che quando si tratti di fornire beni e servizi, sarà necessario utilizzare prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Non bisogna quindi commettere l'errore di mettere in rapporto l'attività agricola e quella connessa e vedere quali tra le due sia "prevalente" quasi nel senso di metterle su una bilancia e vedere quale pesa di più, ma bisogna vedere se nella attività connessa vi sia una fetta prevalente di " attività propria dell'imprenditore agricolo" rispetto a quella connessa;
se quindi il nostro imprenditore coltiva patate e apre un negozio dove vende in gran parte patate, ma anche l'olio per friggerle, che non produce lui, l'attività sarà oggettivamente connessa,  ma se oltre all'olio comincia a vendere anche pomodori, mortadella, birra etc,  etc, non prodotti da lui, si sarà spezzata la connessione oggettiva, e il nostro agricoltore sarà diventato (anche) imprenditore commerciale per l'attività connessa.

Notiamo, infine, che l'elencazione del terzo comma dell'art. 2135 non è tassativa perché è usato l'avverbio "comunque".
Ciò significa che al di fuori delle attività citate, sarà necessario verificare se l'attività svolta dall'imprenditore agricolo  possa essere considerata come connessa in base al concetto della prevalenza così come l'abbiamo espresso.