L'impresa familiare
| definizione art. 230 bis c.c. |
è quell'impresa
in cui collaborano in maniera continuativa il coniuge, i parenti
entro il terzo grado, gli affini entro il secondo dell'imprenditore
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Questa figura di impresa è stata introdotta con la riforma del diritto di
famiglia per tutelare le posizioni di coloro che, legati da vincoli di parentela
o di affinità con l'imprenditore, prestano la loro attività lavorativa a favore
dell'impresa.
Può succedere, infatti, che a causa di detti rapporti di parentela
l'imprenditore ( di solito anche "capo famiglia") possa abusare di questa sua
posizione nei confronti dei suoi parenti.
Se, quindi, il familiare non lavora nell'impresa ad altro titolo, magari con un
regolare contratto di lavoro subordinato, la legge gli garantisce comunque una
tutela.
Vediamo quali sono i diritti che spettano ai familiari dell'imprenditore
| mantenimento | diritto al
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia
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| partecipazione agli utili | partecipa agli
utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché
agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato
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| partecipazione alla gestione dell'impresa | le decisioni
concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle
inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e
alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai
familiari che partecipano alla impresa stessa
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| trasferimento dei diritti di partecipazione | i diritti che
scaturiscono dalla partecipazione all'impresa familiare sono
intrasferibili, a meno che il trasferimento non sia a favore di
altro familiare che possa far parte di detta impresa e con il
consenso di tutti gli altri. La liquidazione dei diritti di
partecipazione, per qualsiasi causa avvenga,può avvenire anche in
denaro
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| diritto di prelazione | in caso di
divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i familiari
partecipi hanno diritto di prelazione sulla azienda
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Come si vede dalla tabella, nell'impresa familiare i poteri dell'imprenditore sono stati limitati in misura rilevante a causa della partecipazione alla gestione dell'impresa degli altri familiari; per questo motivo si è ritenuto che questo tipo d'impresa rientrasse nel tipo dell'impresa collettiva e non di quella individuale.
La tesi oggi prevalente, invece, la colloca nell'ambito dell'impresa individuale. L'accoglimento di questa tesi comporta una serie di conseguenze: