L'impresa familiare

definizione
art. 230 bis c.c.
è quell'impresa in cui collaborano in maniera continuativa il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo dell'imprenditore

 

Questa figura di impresa è stata introdotta con la riforma del diritto di famiglia per tutelare le posizioni di coloro che, legati da vincoli di parentela o di affinità con l'imprenditore, prestano la loro attività lavorativa a favore dell'impresa.
Può succedere, infatti, che a causa di detti rapporti di parentela l'imprenditore ( di solito anche "capo famiglia") possa abusare di questa sua posizione nei confronti dei suoi parenti.
Se, quindi, il familiare non lavora nell'impresa ad altro titolo, magari con un regolare contratto di lavoro subordinato, la legge gli garantisce comunque una tutela.

Vediamo quali sono i diritti che spettano ai familiari dell'imprenditore

mantenimento diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia

 

partecipazione agli utili  partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato

 

partecipazione alla gestione dell'impresa le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa

 

trasferimento dei diritti di partecipazione  i diritti che scaturiscono dalla partecipazione all'impresa familiare sono intrasferibili, a meno che il trasferimento non sia a favore di altro familiare che possa far parte di detta impresa e con il consenso di tutti gli altri. La liquidazione dei diritti di partecipazione, per qualsiasi causa avvenga,può avvenire anche in denaro 

 

diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i familiari partecipi hanno diritto di prelazione sulla azienda

 

Come si vede dalla tabella, nell'impresa familiare i poteri dell'imprenditore sono stati limitati in misura rilevante a causa della partecipazione alla gestione dell'impresa degli altri familiari; per questo motivo si è ritenuto che questo tipo d'impresa rientrasse nel tipo dell'impresa collettiva e non di quella individuale.

La tesi oggi prevalente, invece, la colloca nell'ambito dell'impresa individuale. L'accoglimento di questa tesi comporta una serie di conseguenze:

  1. Unico proprietario dei beni dell'impresa è l'imprenditore;
  2. Unico responsabile per le obbligazioni che scaturiscono dalla attività d'impresa è l'imprenditore;
  3. Il fallimento dell'imprenditore non comporta il fallimento dei familiari partecipanti all'impresa;
  4. La gestione ordinaria dell'impresa spetta esclusivamente all'imprenditore;
  5. I familiari non possono far annullare le decisioni prese dall'imprenditore in merito ad atti di gestione a loro riservati, ma potranno chiedere il risarcimento del danno subito.