In misura proporzionale a quelle degli altri

A guardare  le lettera dell'art. 2609 c.c. comma 1, sembrerebbe che al consorziato receduto o escluso nulla spetterebbe per la liquidazione della sua quota(si accresce proporzionalmente a quelle degli altri).
Parte della dottrina ritiene che al consorziato receduto o escluso spetti comunque la liquidazione della quota,mentre si accresceranno i diritti e gli obblighi degli altri nell'ambito del consorzio.
Altra dottrina ritiene, invece, che in caso di recesso non spetti al consorziato la liquidazione della quota in base ad una applicazione analogica dell'articolo 37 codice civile.