La concorrenza sleale
Nello svolgimento della sua attività l'imprenditore agisce per
il conseguimento del profitto, ma questo non deve essere raggiunto con dei mezzi
che possano danneggiare gli altri imprenditori e i consumatori.
Proprio per questi motivi il legislatore ha imposto una serie di limiti
all'imprenditore, limiti che trovano la loro fonte nella Costituzione (art.41
Cost.) e, specificamente, nel codice civile agli articoli 2598 e ss.
Vediamo, quindi, come il codice civile già nel 1942 individuava gli atti di
concorrenza sleale (in corsivo i collegamenti
ipertestuali):
atti di concorrenza sleale vietati |
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Gli atti di concorrenza sleale sono vietati anche se compiuti
senza dolo o colpa. La colpa, però, è presunta; spetterà all'imprenditore che ha
posto in essere l'atto di concorrenza sleale provare la mancanza di colpa. In
mancanza sarà tenuto al risarcimento del danno, risarcimento che sarà dovuto
anche nel caso in cui abbia agito con dolo. In questo caso, però, la prova del
dolo spetterà al danneggiato.
Particolarmente interessante è il contenuto della sentenza che accerta gli atti
di concorrenza sleale; questa, infatti, non si limita solo a questo
accertamento, ma ne inibisce l'ulteriore continuazione e dà gli opportuni
provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti. Come si vede la
funzione della sentenza non è solo repressiva, ma anche preventiva per futuri
comportamenti illeciti.
Se, poi, si dispone anche la condanna al risarcimento dei
danni, può essere ordinata la pubblicazione della sentenza, pubblicazione che
può essere comandata anche quando il danno non si è verificato, ma poteva
verificarsi pur se solo in via potenziale (Cass. S.U. 23\11\1995, n. 12103).