La concorrenza sleale

 

Nello svolgimento della sua attività l'imprenditore agisce per il conseguimento del profitto, ma questo non deve essere raggiunto con dei mezzi che possano danneggiare  gli altri imprenditori e i consumatori.
Proprio per questi motivi il legislatore ha imposto una serie di limiti all'imprenditore, limiti che trovano la loro fonte nella Costituzione (art.41 Cost.) e, specificamente, nel codice civile agli articoli 2598 e ss.
Vediamo, quindi, come il codice civile già nel 1942 individuava gli atti di concorrenza sleale (in corsivo i collegamenti ipertestuali):

atti di concorrenza sleale  vietati
usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri imprenditori(atti di confusione)
 
imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o agire con qualsiasi altro mezzo compiendo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (atti di confusione)
 
diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito (atti di denigrazione
 
appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (atti di vanteria)
valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (atti contrari alla correttezza professionale)
 

 

Gli atti di concorrenza sleale sono vietati anche se compiuti senza dolo o colpa. La colpa, però, è presunta; spetterà all'imprenditore che ha posto in essere l'atto di concorrenza sleale provare la mancanza di colpa. In mancanza sarà tenuto al risarcimento del danno, risarcimento che sarà dovuto anche nel caso in cui abbia agito con dolo. In questo caso, però, la prova del dolo spetterà al danneggiato.
Particolarmente interessante è il contenuto della sentenza che accerta gli atti di concorrenza sleale; questa, infatti, non si limita solo a questo accertamento, ma ne inibisce l'ulteriore continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti. Come si vede la funzione della sentenza non è solo repressiva, ma anche preventiva per futuri comportamenti illeciti.
Se, poi, si dispone anche la condanna al risarcimento dei danni, può essere ordinata la pubblicazione della sentenza, pubblicazione che può essere comandata  anche quando il danno non si è verificato, ma poteva verificarsi pur se solo in via potenziale (Cass. S.U. 23\11\1995, n. 12103).

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