Il marchio
La ditta serve ad individuare l'imprenditore e la sua impresa.
Il marchio possiede una funzione complementare a quella della ditta in quanto
serve a distinguere prodotti e servizi dell'impresa da quelli di altre imprese.
Non è, però, questa l'unica funzione;
L'apposizione del marchio serve anche come elemento unificatore di una serie di
prodotti fornendo al consumatore un mezzo per identificare qualità simili nei
prodotti che posseggono lo stesso marchio. In quest'ultimo senso il marchio
possiede anche una funzione attrattiva, funzione che risulta evidente nei
cosiddetti marchi di rinomanza e celebri.
La disciplina del marchio è sicuramente più complessa di quella relativa agli
altri segni distintivi, tanto che è fondata in generale sulle norme del codice
civile(artt. 2569 e ss.) e in via speciale dal d.lgs. 10\02\2005 n. 30 che ha
introdotto il codice della proprietà industriale.
Cerchiamo, quindi, di sintetizzare la disciplina relativa al marchio che
possiamo ricavare delle norme del codice civile e da quelle sulla proprietà
industriale
| tipi di marchio in relazione alla
funzione |
| Di Servizio:
destinati a contraddistinguere l'attività di produttori
di servizi, come le attività assicurative,di trasporto,
televisive, pubblicità |
| Di Fabbrica:
distinguono i prodotti relativi ad un'attività
industriale |
| Di Commercio:
identificano i prodotti di un commerciante all'ingrosso
|
| Collettivi:
garantiscono la qualità di prodotti provenienti da
produttori diversi (es. vini doc)
|
|
Viste le diverse funzioni del marchio; specifichiamone, ora, il
contenuto e i requisiti:
| contenuto del marchio |
| possono essere oggetto
del marchio
tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente
purché siano atti a distinguere i prodotti o i
servizi di un'impresa da quelli di altre imprese
e in particolare: |
| le parole le lettere, le
cifre |
| i disegni, la forma del
prodotto o della confezione di esso |
| i suoni, le combinazioni o
le tonalità cromatiche |
| i nomi di persona sia del
titolare del marchio
sia di
persona diversa o notoria |
| i ritratti di persone ma
solo il consenso delle medesime e, dopo la loro morte,
con il consenso del coniuge e dei figli; in loro
mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli
altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche
di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso |
| segni usati in campo
artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo,
le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di
enti ed associazioni non aventi finalità economiche,
nonché gli emblemi caratteristici previo consenso degli
interessati
|
|
Abbiamo visto che il marchio può consistere anche nella forma del prodotto;
ciò accade spesso nei marchi di profumi dove la forma della bottiglia è essa
stessa marchio; tuttavia non si può pretendere di adottare come marchio la
normale forma di un prodotto (art. 9 cod. prop. ind.),
come nel caso in cui si voglia registrare come marchio la forma abituale di una
mozzarella o di un salame.
Il marchio per essere valido deve possedere determinati requisiti; vediamoli.
| requisiti |
| Originalità: il
marchio non deve confondersi nel prodotto che
rappresenta, es. penna per una stilografica, a meno che
non si riferisca a generi diversi, es. aereo per dei
vestiti; in altre parole deve avere
capacità distintiva
sono tuttavia ammessi i
marchi deboli |
| Novità: non deve
creare confusione con marchi di altre imprese;
l'art. 12 del codice della
proprietà industriale specifica puntualmente questo
requisito |
| Liceità: non deve
contrastare con le norme imperative, ordine pubblico e
buon costume; in particolare
non deve
trarre in inganno il pubblico e non deve consistere
in segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o
altro diritto esclusivo di terzi |
|
Vediamo altri aspetti del marchio relativi all'acquisto, al
trasferimento ed all'estinzione:
| acquisto |
| Registrazione:
presso l'ufficio italiano brevetti e marchi; si acquista
il diritto su tutto il territorio dello Stato e si
prevale sui marchi registrati successivamente, ma è
possibile effettuare anche la registrazione
internazionale presso l'organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale di Ginevra secondo le
convenzioni internazionali in materia. Il diritto
alla registrazione non spetta a chiunque ma solo a
chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella
fabbricazione o commercio di prodotti o nella
prestazione di servizi della propria impresa o di
imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso |
| Uso: si acquista,
appunto, con l'uso di fatto del marchio. L'uso prevale
anche sulla registrazione successiva, ma solo
nell'ambito del territorio dove il marchio è stato
effettivamente usato ( art. 2571 c.c.)
|
|
| trasferimento |
| Vendita: può aversi
anche indipendentemente dal trasferimento dell'azienda,
ma ciò deve avvenire senza trarre in inganno il
consumatore sulla qualità del prodotto |
| Licenza d'uso: si
consente solo l'uso del marchio, ma non è ceduta la
proprietà; l'uso può essere esclusivo se può usarlo solo
il licenziatario, o anche non esclusivo se il titolare
del marchio continua ad usare il marchio insieme al
licenziatario |
| Merchandising: è
concesso in uso a terzi un marchio di rinomanza o
celebre |
|
|
estinzione
|
| Volgarizzazione: il
marchio diviene sinonimo di una certa categoria di
prodotti; ciò accade per il fatto dell'attività o
dell'inattività del suo titolare sia divenuto nel
commercio denominazione generica del prodotto o comunque
servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva |
| Decorso del tempo:
dopo 10 anni si perde il diritto al marchio; è però
possibile il rinnovo ( art. 16
cod. prop. ind.)
|
| Illiceità sopravvenuta
del marchio: se sia divenuto idoneo ad indurre in
inganno il pubblico, se sia divenuto contrario alla
legge, all'ordine pubblico o al buon costume, per
omissione da parte del titolare dei controlli previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio
collettivo |
| Mancato uso del marchio:
per un periodo di cinque anni dalla registrazione (
art. 24 cod. prop. ind.)
|
|
Diverso dal caso d'estinzione è l'ipotesi di nullità; in
questo caso, infatti, il marchio è invalido sin dall'origine per le cause
previste dall'art.
25 del codice della proprietà industriale; vediamole nella sottostante
tabella.
| nullità
|
| il marchio non ha il
contenuto previsto dalla legge
|
| non è nuovo ai sensi dell'art.
12 cod. prop. ind. |
| ha la forma usuale del
bene che intende distinguere ( es. una forma rotonda per
una caciotta) |
| rappresenta stemmi
considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in
materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle
convenzioni stesse, o segni contenenti simboli, emblemi
e stemmi che rivestano un interesse pubblico a meno che
l'autorità competente non ne abbia autorizzato la
registrazione |
| non ha capacità distintiva
|
| è sin dall'origine
illecito |
| trattandosi di ritratto o
di nome di persona non si è chiesto il preventivo
consenso |
| è stato registrato da chi
non ne aveva il diritto |
|
Può darsi che le caratteristiche che comportino nullità del
marchio riguardino solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio è registrato; in tal caso la nullità (ma anche la decadenza per le
ipotesi previste) è solo parziale.
È previsto, infine, un caso di convalidazione del marchio
nullo ( art. 28 cod. prop. ind.); accade, in pratica, che il titolare di un
marchio (per averlo registrato o in virtù del preuso) scopra che altri
successivamente a lui hanno registrato o stanno usando un marchio uguale o
simile al suo; se per cinque anni consecutivi si tollera questa situazione,
non si potrà, poi, chiedere la nullità del marchio successivo,
convalidandolo; è, però, prevista una salvezza. La nullità può essere
comunque chiesta se il marchio posteriore sia stato chiesto in mala fede,
conoscendo, cioè la precedente registrazione o preuso.
