Registro delle imprese

Il registro delle imprese, regolato agli articoli 2188 e ss. del codice civile ed ha il compito di rendere pubbliche le imprese esistenti e i fatti che le riguardano.
La funzione del registro è quindi di pubblicità che può essere di due tipi:

  1. Dichiarativa, (sezione ordinaria) riguarda le imprese commerciali e ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti registrati; la mancata iscrizione comporta la inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza;
  2. Pubblicità notizia, (sezioni speciali) serve solo a fornire ai terzi informazioni circa la vita dell'impresa piccola, artigiana o agricola. Non rende gli atti iscritti inopponibili ai terzi, ma la mancata iscrizione comporta delle sanzioni amministrative. Ricordiamo, però, che in base al d.lgs. 228\2001 per i piccoli imprenditori e le società agricole, l'iscrizione, seppure effettuata nelle sezioni speciali, ha anche efficacia di pubblicità legale.
    Con il citato decreto legislativo si è di fatti spezzata la logica della diversa efficacia delle iscrizioni nella sezione ordinaria e nelle sezioni speciali poiché anch'esse hanno efficacia di pubblicità dichiarativa e non più di  pubblicità notizia, seppure limitata agli imprenditori e alle società semplici che svolgono attività agricola; è anche vero, però, che potendo gli imprenditori agricoli gestire aziende anche di grandi dimensioni, si è preferito equipararli in merito alla efficacia della iscrizione agli imprenditori commerciali.
     

Vediamo, ora, da vicino la struttura ed il procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese:

Struttura
SEDE: camera di commercio della provincia 

 

DIREZIONE: conservatore 

 

VIGILANZA: giudice delegato dal presidente del tribunale

 

Sezioni:
una ordinaria
e tre speciali
ORDINARIA: iscritti imprenditori e società commerciali anche straniere che abbiano sede o attività in Italia; consorzi e società consortili; enti pubblici economici;

 

SPECIALE:imprenditori agricoli e piccoli imprenditori;società semplici;

 

SPECIALE: relativa alle società tra professionisti; l’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia

 

SPECIALE:artigiani iscritti all'albo delle imprese artigiane

 

Un'apposita sezione, non ancora operativa, è stata poi prevista per le imprese sociali

Passiamo a considerare il procedimento d'iscrizione regolato dagli artt. 2189 c.c. e ss., ricordando che le parole in corsivo indicano un collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui l'imprenditore non provveda all'iscrizione, pur essendone obbligato, l'ufficio del registro lo invita a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.
Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche, e in via telematica devono essere inviate le dichiarazioni previste dalla legge. Le dichiarazioni telematiche devono essere sottoscritte con firma elettronica.
In base al D.L. n. 185 dell'
11-2008 , convertito in L. n. 2 dell'1 -2009, le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di  iscrizione  al  registro  delle imprese.