Registro delle imprese
Il registro delle imprese, regolato agli articoli
2188 e ss. del codice civile ed ha il
compito di rendere pubbliche le imprese esistenti e i fatti che le riguardano.
La funzione del registro è quindi di pubblicità che può essere di due tipi:
- Dichiarativa, (sezione ordinaria) riguarda le
imprese commerciali e ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti
registrati; la mancata iscrizione comporta la inopponibilità dei fatti non
registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a
conoscenza;
- Pubblicità notizia, (sezioni speciali) serve solo a
fornire ai terzi informazioni circa la vita dell'impresa piccola, artigiana
o agricola. Non rende gli atti iscritti inopponibili ai terzi, ma la mancata
iscrizione comporta delle sanzioni amministrative. Ricordiamo, però, che in
base al d.lgs. 228\2001 per i piccoli imprenditori e le società agricole,
l'iscrizione, seppure effettuata nelle sezioni speciali, ha anche efficacia
di pubblicità legale.
Con il citato decreto legislativo si è di fatti spezzata la logica della
diversa efficacia delle iscrizioni nella sezione ordinaria e nelle sezioni
speciali poiché anch'esse hanno efficacia di pubblicità dichiarativa e non
più di pubblicità notizia, seppure limitata agli imprenditori e alle
società semplici che svolgono attività agricola; è anche vero, però, che
potendo gli imprenditori agricoli gestire aziende anche di grandi
dimensioni, si è preferito equipararli in merito alla efficacia della
iscrizione agli imprenditori commerciali.
Vediamo, ora, da vicino la struttura ed il procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese:
| Struttura |
| SEDE:
camera di commercio della provincia
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DIREZIONE: conservatore
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VIGILANZA: giudice delegato dal presidente del tribunale
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Sezioni:
una ordinaria
e tre speciali |
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ORDINARIA: iscritti imprenditori e società commerciali
anche straniere che abbiano sede o attività in Italia;
consorzi e società consortili; enti pubblici economici;
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SPECIALE:imprenditori agricoli e piccoli
imprenditori;società semplici;
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SPECIALE: relativa alle società tra
professionisti; l’iscrizione ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicità notizia
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SPECIALE:artigiani iscritti all'albo delle imprese
artigiane
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Un'apposita sezione, non ancora operativa, è stata poi prevista per le
imprese sociali
Passiamo a considerare il procedimento d'iscrizione regolato dagli artt. 2189
c.c. e ss., ricordando che le parole in corsivo indicano un collegamento
ipertestuale.
Nel caso in cui l'imprenditore non provveda
all'iscrizione, pur essendone obbligato, l'ufficio del registro lo
invita a richiederla entro un congruo termine.
Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può
ordinarla con decreto.
Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche, e in via
telematica devono essere inviate le dichiarazioni previste dalla legge.
Le dichiarazioni telematiche devono essere sottoscritte con firma
elettronica.
In base al D.L. n. 185 dell'
11-2008 ,
convertito in L. n. 2 dell'1 -2009, le imprese costituite in forma
societaria sono tenute a indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.