Successione nei contratti

L'acquirente dell'azienda non si limita ad acquistare i beni materiali che la compongono, ma subentra nelle posizioni giuridiche che spettavano al precedente titolare; occupiamoci ora della successione nei contratti.

rapporti contrattuali in corso di esecuzione
art.2558 c.c.
salvo patto contrario si subentra in questi rapporti a meno che non abbiano carattere personale
il consenso del terzo contraente non è  necessario
il terzo contraente può solo recedere dal contratto entro tre mesi e solo per giusta causa, salvo la responsabilità dell'alienante

Come si vede la successione nei contratti in caso di trasferimento d'azienda è diversa da quella prevista in generale dall'art. 1406 c.c. poiché non è necessario il consenso del contraente ceduto.
L'esistenza di una giusta causa legittima il contraente ceduto a recedere dal contratto, ma l'alienante sarà responsabile nei suoi confronti per i danni subiti; ciò vuol dire che il terzo chiederà la risoluzione del contratto e il conseguente risarcimento del danno.