Inabilitazione

 

    

nozione

è il procedimento promosso nei confronti del maggiore di età infermo di mente, quando le sue condizioni non siano così gravi da procedere all'interdizione, e di coloro che per particolari condizioni psicofisiche non essendo in grado di provvedere ai propri interessi vedono scemata la loro capacità di agire

L'art. 415 c.p.c. ci indica le persone che possono essere inabilitate; queste sono distinte in tre categorie:

 il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione

 i prodighi e coloro che per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici

 il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, e sempre che non, essendo del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi, non debbano essere inabilitati

Come si vede il campo di applicazione dell'inabilitazione è più vasto di quello dell'interdizione poiché comprende soggetti che  possono non essere considerati veri e propri infermi di mente.

In presenza di queste condizioni il soggetto può ( e non deve ) essere inabilitato. Il giudice, quindi, valuterà in maniera discrezionale, l'opportunità del provvedimento, attività discrezionale che gli è preclusa in caso di interdizione.

Conseguenza dell'inabilitazione è la limitazione ( e non la perdita) della capacità di agire. L'inabilitato è infatti parificato al minore emancipato ( art. 424 c.c.) anche se l'art. 425 c.c. detta una norma specifica per lui; si stabilisce che può solo continuare l'esercizio di una impresa commerciale, se autorizzato dal tribunale, su parere del giudice tutelare.

Come per l'interdizione, l'inabilitazione può pronunciarsi nell'ultimo anno della minore età. In questo modo si evita che il soggetto possa trovarsi sfornito di tutela al raggiungimento della maggiore età, nell'attesa che si compia il procedimento che lo riguarda.

Proviamo, ora, a sintetizzare il procedimento di inabilitazione nella sottostante tabella ricordando che si applica anche nei casi d'interdizione.

procedimento di inabilitazione e interdizione
istanza di inabilitazione o interdizione promossa dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero
esame personale dell’interdicendo o dell'inabilitando svolto dal giudice eventualmente assistito da un consulente tecnico con eventuale e successiva nomina di un tutore o curatore provvisorio
sentenza di inabilitazione o interdizione che produce i suoi effetti dal giorno della sua pubblicazione ( cioè dal giorno del deposito in cancelleria) 
il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o di inabilitazione sono immediatamente annotati a cura del cancelliere nel registro delle tutela e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita

I soggetti indicati in tabella possono quindi chiedere l'inabilitazione o interdizione, ma il giudice non è vincolato a tale richiesta. Stabilisce, infatti, l'art. 418 c.c. che il tribunale può dichiarare d'ufficio l'inabilitazione quando sia chiesta l'interdizione; nel caso opposto, invece, sarà il pubblico ministero a fare istanza al tribunale che potrà, dopo adeguata istruttoria, pronunciare sentenza di interdizione.

Gli atti compiuti dall'inabilitato (come quelli dell'interdetto)  sono annullabili, ma la maggiore differenza rispetto all'interdizione la ritroviamo in merito alle categorie atti annullabili e ai soggetti legittimati a chiedere l'annullamento. Distinguiamo, infatti, tra:

atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore, non sono annullabili
atti di straordinaria amministrazione sono annullabili se compiuti senza le formalità previste dalla legge ( cioè assenso del curatore ed all’autorizzazione del giudice tutelare) anche se il novellato art. 427 c.c. dispone che la sentenza  può stabilire che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere validamente compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore

La legittimazione a chiedere l'annullamento spetta all’inabilitato oppure ai  suoi eredi o aventi causa. L'azione si prescrive dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che revoca l'inabilitazione, ma l'eccezione d'incapacità è perpetua.

Giurisprudenza

Rapporti tra incapacità e minore che abbia occultato la sua età con raggiri.

Cass. civ. Sez. II, 04-07-2012, n. 11191
L'art. 1426 c.c. che esclude l'annullabilità del contratto concluso dal minore allorché questi abbia con raggiro occultato la propria età è norma eccezionale non suscettibile di estensione analogica pertanto non si applica alla diversa ipotesi dell'occultamento da parte dell'inabilitato o interdetto del proprio stato d'incapacità . FONTI  Giur. It., 2013, 7, 1544 

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna alla sommario della sezione