Interruzione

 

 

note di approfondimento

nozione

si verifica l'interruzione quando il titolare del diritto compie un'attività idonea a mostrare la sua volontà di esercitarlo. Dal momento in cui quest'attività è stata compiuta si calcola un nuovo periodo di prescrizione, nulla più valendo quella già trascorso

A differenza della sospensione, con l'interruzione non si apre una semplice parentesi nel periodo di prescrizione, ma, per così dire, muore il periodo già trascorso e comincia a decorrere un nuovo periodo pari a quello iniziale.
Un esempio chiarirà il concetto: 

se sono titolare di un diritto di credito (che come sappiamo ordinariamente si prescrive in dieci anni) e dopo sei anni di inattività mi decido a citare in giudizio il mio debitore, dal momento della notifica della citazione comincerà a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di dieci anni entro il quale potrò sempre richiedere l'adempimento. La mia richiesta ha quindi annullato il il periodo di prescrizione già trascorso; anche se avessi aspettato nove anni ed 11 mesi per notificare la citazione al mio debitore, questa attività fa sorgere un nuovo periodo di prescrizione di dieci anni, nulla contando il periodo di nove anni ed 11 mesi già trascorsi

Si ritiene che le cause di interruzione siano tassative, nel senso che non ne esistono altre oltre quelle previste dalla legge; l'articolo 2943 codice civile ne elenca le più comuni, ma altre sono sparse in altre leggi e nello stesso codice civile. Consideriamo sono quelle previste dalla norma in oggetto:

la prescrizione è interrotta

dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo
dalla domanda proposta nel corso di un giudizio
da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore
dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (Art. 2944 c.c.)
gli atti materiali di esercizio del diritto
 

 

note di approfondimento

Questa volta ci occuperemo dell'articolo 2945 codice civile relativo ed effetti e alla durata della prescrizione. In particolare l'articolo 2945 considera l'ipotesi in cui la prescrizione sia stata interrotta dalla domanda giudiziale; in questi casi si possono sommare gli effetti dell'interruzione a quelli della sospensione. Accade, infatti, che la prescrizione è interrotta dal momento della proposizione della domanda giudiziale, ma rimane anche sospesa per tutta la durata del processo. Ciò significa che se io, ad esempio, notifico la citazione il primo gennaio 2000 e la causa dura cinque anni si avrà interruzione il primo gennaio 2000 e la prescrizione non correrà per altri cinque anni, cioè sino al 2005:il diritto si prescriverà nel 2015 (5+10) Se, invece, dopo la notifica della citazione non ho provveduto a continuare giudizio rimarrà solo l'effetto interruttivo della prescrizione: il diritto si prescriverà nel 2010.
Ma la sospensione non si verificherà in tutti casi; se infatti il giudizio si estingue non sarà calcolata ai fini della sospensione della prescrizione la durata del processo rimanendo solo l'effetto interruttivo provocato dalla notifica della citazione. In altre parole è come se il processo non si fosse mai celebrato. Altro problema riguarda le sentenze idonee a chiudere il periodo di sospensione del processo; secondo alcuni solo le sentenze di merito avrebbero questa capacità, mentre le altre di natura strettamente processuale (come quelle sua competenza) non sarebbero idonee a sospendere la prescrizione; ci ritroveremmo, quindi,in un'ipotesi analoga all'estinzione processo. Appare più corretta, però, la tesi di quegli autori che ritengono anche le sentenze processuali idonee a sospendere da prescrizione.

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione