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Interruzione |
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nozione |
si verifica l'interruzione quando il titolare del diritto compie un'attività idonea a mostrare la sua volontà di esercitarlo. Dal momento in cui quest'attività è stata compiuta si calcola un nuovo periodo di prescrizione, nulla più valendo quella già trascorso |
A differenza della sospensione, con l'interruzione non si apre una semplice
parentesi nel periodo di prescrizione, ma, per così dire, muore il periodo già
trascorso e comincia a decorrere un nuovo periodo pari a quello iniziale.
Un
esempio chiarirà il concetto:
| se sono titolare di un diritto di credito (che come sappiamo ordinariamente si prescrive in dieci anni) e dopo sei anni di inattività mi decido a citare in giudizio il mio debitore, dal momento della notifica della citazione comincerà a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di dieci anni entro il quale potrò sempre richiedere l'adempimento. La mia richiesta ha quindi annullato il il periodo di prescrizione già trascorso; anche se avessi aspettato nove anni ed 11 mesi per notificare la citazione al mio debitore, questa attività fa sorgere un nuovo periodo di prescrizione di dieci anni, nulla contando il periodo di nove anni ed 11 mesi già trascorsi |
Si ritiene che le cause di interruzione siano tassative, nel senso che non ne esistono altre oltre quelle previste dalla legge; l'articolo 2943 codice civile ne elenca le più comuni, ma altre sono sparse in altre leggi e nello stesso codice civile. Consideriamo sono quelle previste dalla norma in oggetto:
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la prescrizione è interrotta |
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Questa volta ci occuperemo dell'articolo 2945
codice civile relativo ed effetti e alla durata della prescrizione. In
particolare l'articolo 2945 considera l'ipotesi in cui la prescrizione sia stata
interrotta dalla domanda giudiziale; in questi casi si possono sommare gli
effetti dell'interruzione a quelli della sospensione. Accade, infatti, che la
prescrizione è interrotta dal momento della proposizione della domanda
giudiziale, ma rimane anche sospesa per tutta la durata del processo. Ciò
significa che se io, ad esempio, notifico la citazione il primo gennaio 2000 e
la causa dura cinque anni si avrà interruzione il primo gennaio 2000 e la
prescrizione non correrà per altri cinque anni, cioè sino al 2005:il diritto
si prescriverà nel 2015 (5+10) Se, invece, dopo la notifica della citazione non
ho provveduto a continuare giudizio rimarrà solo l'effetto interruttivo della
prescrizione: il diritto si prescriverà nel 2010.
Ma la sospensione non si verificherà in tutti casi; se infatti il giudizio si
estingue non sarà calcolata ai fini della sospensione della prescrizione la
durata del processo rimanendo solo l'effetto interruttivo provocato dalla
notifica della citazione. In altre parole è come se il processo non si fosse mai
celebrato. Altro problema riguarda le sentenze idonee a chiudere il periodo di
sospensione del processo; secondo alcuni solo le sentenze di merito avrebbero
questa capacità, mentre le altre di natura strettamente processuale (come
quelle sua competenza) non sarebbero idonee a sospendere la prescrizione; ci
ritroveremmo, quindi,in un'ipotesi analoga all'estinzione processo. Appare più
corretta, però, la tesi di quegli autori che ritengono anche le sentenze
processuali idonee a sospendere da prescrizione.
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