Istituti a protezione degli incapaci

Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono compiere, o non possono compiere da soli, atti giuridici. Ciò non vuol dire, però, che tali soggetti abbiano il loro patrimonio "congelato" sino  a quando non cessi questo loro stato di incapacità; anche per il minore può sorgere la necessità  di provvedere immediatamente al suo patrimonio, senza che si possa attendere che raggiunga la maggiore età.

A tutela degli interessi di questi soggetti il codice civile prevede tre  istituti, la potestà dei genitori, la tutela e la curatela.
Si tratta di istituti diversi tra loro, perché mentre i genitori e il tutore rappresentano il minore e l'interdetto, il curatore assiste l'inabilitato, e ciò si spiega considerando che quest'ultimo ha una, seppure limitata, capacità d'agire, mentre i primi due non hanno capacità di agire, se non per ipotesi eccezionali e per particolari condizioni e atti.
Una ipotesi particolare, e per certi versi curiosa,  la ritroviamo nell'art. 1426 c.c.  che, in deroga alla generale annullabilità degli atti giuridici compiuti dal minore, li ritiene validi quando questi con con raggiri abbia occultato la sua minore età; si afferma quindi, ricorrendo a quelle frasi latine che esprimono il concetto ( e fanno fare anche bella figura) che malitia supplet aetatem.

Ma passiamo a considerare sinteticamente  i tre istituti.

La potestà dei genitori

nozione

è il potere - dovere che  fa capo ad entrambi i genitori di proteggere educare istruire e curare gli interessi patrimoniali dei figli

Numerosi articoli del codice civile (316 e s.s.) si occupano della potestà dei genitori; cerchiamo, quindi, di riassumere i poteri - doveri che fanno capo ad entrambi i genitori nella sottostante tabella:

durata e titolarità della potestà sino all’età maggiore del figlio o alla sua emancipazione;
è esercitata da entrambi genitori, ma se uno di loro si trova a non poter esercitare la potestà (art. 317), questa è esercitata in maniera esclusiva dall'altro.
In caso di incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili; in caso di contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza può essere chiesto l'intervento del giudice
rappresentanza e amministrazione i genitori, o quello che ha l'esercizio esclusivo della potestà, hanno i seguenti poteri (art. 320) sul patrimonio dei figli:
1. rappresentanza in tutti gli atti civili;
2. amministrazione dei beni dei figli;
L'amministrazione dei beni può concretarsi in atti di ordinaria o straordinaria amministrazione;
a) atti di ordinaria amministrazione: possono essere conclusi anche disgiuntamente da ciascun genitore, esclusi i contratti relativi a diritti di godimento
b) atti di straordinaria amministrazione: devono essere compiuti congiuntamente con l'autorizzazione del giudice tutelare.
In caso di conflitto d'interessi tra genitori e figli e nel caso in cui i genitori non possono o non vogliono compiere uno o più atti nell'interesse del figlio  eccedente l'ordinaria amministrazione il giudice nomina un curatore speciale
doveri inerenti alla potestà riferiti ai soli coniugi (art. 147) ma in virtù del richiamo operato dall'art. 261 c.c. sono estesi anche ai genitori che hanno riconosciuto i figli, consistono nel dovere di:
1. mantenere i figli;
2. istruire i figli;
3. educare i figli
decadenza dalla potestà è disposta dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

Tutela

nozione

è un ufficio di diritto privato che un soggetto presta gratuitamente ed al quale non può rinunciare;
ha lo scopo fornire adeguata protezione agli interdetti e ai minori privi di genitori in grado di esercitare la potestà

Si distinguono quattro  tipi di tutela (art. 348 c.c.)

volontaria

quando il  giudice nomina il tutore che è designato dallo stesso genitore

legittima

quando sono nominati parenti prossimi o affini del minore

dativa

quando la nomina è relativa a persone che non sono parenti del minore

assistenziale

quando è affidata ad un ente nei casi previsti dall'art. 345 c.c.

Il tutore è nominato dal giudice tutelare (artt. 344 e 346 c.c.) che soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Prima di assumere l'incarico il tutore deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare di esercitare l'incarico con fedeltà e diligenza.

Vediamo ora quali sono i poteri del tutore.

poteri del tutore

rappresenta l'incapace ( minore e interdetto) anche nei rapporti personali
in merito agli atti che può compiere distinguiamo:
1. atti che possono essere compiuti senza autorizzazione: di ordinaria amministrazione quelli relativi al mantenimento dell'incapace;
2. atti  per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare: sono quelli previsti dall'art. 374 c.c. ( es. accettare eredità, promuovere giudizi);
3. atti per i quali è necessaria l'autorizzazione del tribunale: sono previsti dall'art. 375 c.c.( es. alienare beni, costituire pegni o ipoteche)

Il giudice tutelare può anche nominare un protutore, che rappresenta il minore nel caso in cui il suo interesse è in contrasto con quello del tutore.
Il protutore ha, in pratica, gli stessi poteri del tutore (art. 355 c.c.).
Il protutore può essere nominato anche quando il tutore sia venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio, ma, in tal caso, ha la cura della persona del minore, lo rappresenta e può compiere gli atti conservati e urgenti sino a quando non sia nominato il tutore.

Se non sono seguite le dette regole, gli atti compiuti sono annullabili (art. 377 c.c.).

Curatela

nozione

è un istituto che serve a garantire protezione a soggetti che non sono sforniti di capacità di agire, ma che  l'hanno ridotta in misura più o meno intensa ( inabilitati, minori emancipati)

Come si vede dalla nozione riportata in tabella il curatore è nominato, sempre dal giudice tutelare, in situazioni meno gravi rispetto a quelle che portano alla nomina del tutore, e ciò deriva del fatto che inabilitati e minori emancipati non sono del tutto sforniti di capacità di agire; di conseguenza mentre il tutore rappresenta l'incapace, il curatore l'assiste;
Sempre per gli stessi motivi il curatore non interviene in tutti gli atti dell'incapace, ma solo per determinati atti; come già ricordato il minore emancipato e l'inabilitato possono possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di natura personale, mentre, in altri casi, (art. 394 c.c.) è necessaria l'assistenza del curatore ( es. stare in giudizio); per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria, oltre che l'assistenza del curatore, l'autorizzazione del giudice tutelare;
se poi si tratta delle ipotesi ex art. 375 c.c. sarà anche necessaria l'autorizzazione del tribunale.  Se non sono seguite le dette regole, gli atti compiuti sono annullabili (art. 396 c.c.).

 
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