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L'indegnità |
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nozione |
è la situazione di chi avendo compiuto gravi atti contro il de cuius quando questi era in vita è escluso dalla successione |
Il codice civile parla dell'indegnità all'articolo 463, articolo appena
successivo a quello relativo alla capacità succedere. Si potrebbe pensare,
quindi, che l'indegno non ha capacità succedere.
In realtà, l'indegnità non è
una forma di incapacità in quando l'indegno può acquistare ma deve restituire
quanto ricevuto (potest capere sed non retinere).
L'indegnità non si verifica automaticamente all'avverarsi dei casi previsti dall'articolo 463, ma è necessaria la domanda di parte ed una sentenza, costitutiva, che la accerti.
Passiamo, ora, all'esame dei singoli casi (tassativi) di indegnità;
| omicidio o tentato omicidio commessi contro la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, un discendente o un ascendente della medesima. |
| calunnie rivolte contro queste persone denunciate ingiustamente per un reato punibile con l'ergastolo o la reclusione per un tempo minimo di tre anni oppure aver testimoniato falsamente contro di loro imputati per i predetti reati; |
| attentato alla volontà di testare concretizzatosi in violenza o dolo contro persona della cui successione si tratta; |
| soppressione, alterazione, falsificazione, occultamento del testamento. |
La sentenza che pronuncia l'indegnità ha efficacia retroattiva; ciò comporta che l'indegno dovrà restituire i frutti che gli sono pervenuti dal momento dell'apertura da successione (art. 464 c.c.), ma essendo questa una pena, non si comunica ai figli dell'indegno; tuttavia per evitare che l'indegno possa comunque trarre vantaggio dalla suo status di genitore l'articolo 465 del codice civile dispone che l'indegno non ha diritto all'usufrutto o alla amministrazione dei beni che la legge accorda ai genitori.
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abbiamo già ribadito che l'indegnità non è una forma di incapacità e per questo motivo l'indegno può essere riabilitato |
L'articolo 466 del codice civile permette, infatti, alla persona che ha subìto l'attività dell'indegno di riabilitarlo con atto pubblico o con testamento. Questa attività deve avvenire dopo la commissione dei fatti da parte dell'indegno, non essendo pensabile che si possa preventivamente autorizzare qualcuno a commettere gli atti che portano l'indegnità.
Un altro modo per conseguire l'effetto della riabilitazione è quello previsto dal secondo comma dell'articolo 466 secondo cui l'indegno, non espressamente riabilitato, può essere oggetto di una disposizione testamentaria quando il testatore è conoscenza della causa di indegnità; in tal caso succede nei limiti della disposizione testamentaria, ma se, a causa del testamento, è stato leso nella sua quota di legittima non potrebbe esperire l'azione di riduzione e dovrebbe comunque accontentarsi di ciò che ha ricevuto in base alla disposizione testamentaria.
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