La solidarietà

 

 

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1.In generale
2.Rapporti esterni ed interni tra i debitori e creditori solidali  e azione di regresso
3.Vicende dei singoli rapporti nella obbligazione solidale
 

la solidarietà passiva

in caso di pluralità di debitori in un'unica obbligazione se vi è solidarietà ( per accordo o per legge)  il creditore potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori  e non essere costretto a chiedere parte della prestazione ad ognuno dei debitori.
Il pagamento eseguito dal debitore il solido libera gli altri

Nella solidarietà passiva, quindi, vi è un rafforzamento della posizione del creditore poiché questi potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori che sono obbligati ad eseguirla.

Pensiamo al caso in cui tre debitori si sono impegnati in solido a pagare 300 ad un unico creditore. Questi potrà chiedere, quindi, tutta la somma ad uno qualsiasi dei debitori (magari a quello più solvibile) senza essere costretto a chiedere 100 ad ognuno di loro.

Abbiamo parlato della solidarietà passiva, ma l'articolo 1292 c.c. ne prevede un altro tipo che guarda alla pluralità di creditori. Vediamone la nozione

la solidarietà attiva

in caso di pluralità di creditori se è prevista solidarietà ognuno di loro potrà chiedere l'intera prestazione al debitore il cui adempimento lo libererà nei confronti di tutti gli altri creditori

Quando si parla di solidarietà, però, si fa di solito riferimento alla solidarietà passiva perché, a differenza di quella attiva, è presunta dalla legge ( art. 1294 c.c.).
Di conseguenza più debitori obbligati per una medesima prestazione saranno debitori in solido, se non si è previsto diversamente.
All'opposto, se vi sono più creditori di una medesima prestazione nei confronti di un debitore,  non vi sarà solidarietà attiva se non per espressa previsione contrattuale o legislativa. Come esempio di solidarietà attiva prevista dalla legge ricordiamo l'art. 1854 c.c che la prevede insieme, per altro, a quella passiva fra i cointestatari di un conto corrente.

Ma in che tipo di obbligazione può esservi solidarietà?

Bisogna escluderla quanto le prestazioni sono diverse per ogni debitore o quando non c'è pluralità di soggetti;
riassumendo e precisando quanto sino ad ora esposto, per aversi obbligazione solidale sono necessari i seguenti presupposti

presupposti

pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo
medesima prestazione da eseguire
medesima fonte  da cui scaturisce la prestazione

Che per aversi obbligazione solidale sia necessaria una pluralità di soggetti è fin troppo evidente; ugualmente evidente è che la prestazione debba essere  identica per tutti i soggetti (anche se possono essere previste diverse modalità per i singoli rapporti , art. 1293 c.c.) ; meno evidente è che la prestazione debba necessariamente scaturire da unica fonte obbligatoria.
Si ritiene in questo caso, peraltro in modo non pacifico in dottrina, che questo elemento della solidarietà non solo vi sarebbe quando la fonte è unitaria ( ad es. un unico contratto), ma anche quando le fonti siano diverse ( ad es. diversi contratti) ma collegate in modo tale da farle ritenere un complesso unitario.
Non è vero, invece, che vi sia un unico rapporto per tutti i soggetti come, invece, unica è la prestazione.
Esistono, infatti, tanti rapporti per quanti soggetti vi sono nella obbligazione rapporti, seppure scaturenti da unica fonte ed aventi ad oggetto una sola prestazione, tutti identici tra di loro.

Nella solidarietà vi sono quindi tanti rapporti per quanti sono i soggetti coinvolti, rapporti identici, abbiamo detto, ma comunque distinti. Questo vuol dire che vi possono essere delle differenze tra debitore e debitore in merito alle eccezioni che i questi possono opporre al creditore.
Abbiamo, quindi, due tipi fondamentali di eccezioni che possono essere opposte al creditore, quelle che tutti possono indistintamente possono opporre al creditore e quelle che solo uno può far valere, riassumendo:

eccezioni comuni

possono essere opposte da uno qualsiasi dei debitori nei confronti del creditore (nella solidarietà passiva) o da uno qualsiasi dei creditori nei confronti del debitore (nella solidarietà attiva); ne sono esempi , la nullità totale dell'atto da cui è nata l'obbligazione e la prescrizione

eccezioni personali

nella solidarietà passiva possono essere proposte solo da uno dei debitori al creditore , mentre nella solidarietà attiva  il debitore non può opporre al creditore le eccezioni personali con gli altri creditori; sono esempi di eccezioni personali la sospensione della prescrizione, lo stato di incapacità, le eccezioni di annullabilità per  vizi del volere

Si occupa delle eccezioni personali l'art. 1297 c.c. , ma chiariamo con un esempio l'ipotesi più frequente relativa alla solidarietà passiva; poniamo che  uno solo dei debitori in solido era caduto in errore nella stipula del contratto da cui è scaturita l'obbligazione. Nel caso che proprio a lui venga chiesto l'adempimento, potrà sempre eccepire l'annullabilità del contratto, cosa che non potranno fare gli altri non caduti in errore;

2. Rapporti esterni ed interni tra i debitori e creditori solidali  e azione di regresso.

Sino ad ora ci siamo occupati della solidarietà dal punto di vista dei rapporti esterni; in altre parole abbiamo considerato i gruppi di debitori e creditori come un tutt'uno che si ponevano l'uno di fronte all'altro.
Ma è anche vero che solidarietà non vuol dire sacrificio, non vuol dire che una  volta eseguita la prestazione dal debitore in solido gli altri potranno  considerarsi liberi da ogni ulteriore obbligo oppure, nella solidarietà attiva, che l'unico creditore che ha ricevuto la prestazione possa non render conto di nulla agli altri.
Ed infatti bisogna considerare anche i rapporti intercorrenti tra il gruppo dei debitori o il gruppo dei creditori, rapporti interni  regolati dall'art. 1298 c.c.:

rapporti interni

l'obbligazione in solido si divide in parti che si presumono uguali tra i debitori o i creditori solidali

Ciò significa , operando la presunzione di uguaglianza delle quote,  che se all'esterno ognuno dei debitori (ad es. 5) dovrà dare 50 o ognuno dei creditori ( ad es. 5) dovrà ricevere 50, nei loro rapporti interni s'intenderà che ognuno dovrà dare o ricevere 10, salvo, ovviamente, patto contrario.
Tale situazione risulta più evidente nel caso dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c. che, seppure prevista per la sola solidarietà passiva, può essere estesa anche a quella attiva.

azione di regresso

 il debitore che ha pagato l'intero debito  può  ripetere dagli altri debitore la parte che spettava a ciascuno di loro

Se quindi, nel caso di cui poc'anzi, il debitore ha pagato 50, potrà chiedere ad ognuno degli altri quattro 10 che, sommati con la sua parte, saranno equivalenti all'intero debito pagato che era appunto di 50.

3. Vicende dei singoli rapporti nella obbligazione solidale

Abbiamo visto che nelle obbligazioni solidali i rapporti sono identici tra loro, anche se distinti. La molteplicità dei rapporti deriva dal numero dei soggetti coinvolti e, proprio perché si parla di più di una persona, possono verificarsi situazioni particolari che riguardano singolarmente uno dei creditori o dei debitori.
Vediamo, quindi, nella tabella che segue le diverse ipotesi:

costituzione in mora
(art. 1219 c.c.)

fatta nei confronti di un debitore in solido non ha effetto anche per gli altri , ma interrompe anche per loro la prescrizione (art. 1308 e 1310 c.c.). Nella solidarietà attiva la costituzione in mora effettuata da uno dei creditori giova anche agli altri

remissione del debito
( art. 1236 c.c.)

in caso di remissione del debito nei confronti di uno dei debitori libera anche gli altri (art. 1301 c.c.) a meno che il creditore abbia deciso di riservare il suo diritto verso di loro. In tal caso si dovrà sottrarre la parte che spettava al debitore liberato. Nella solidarietà attiva la remissione  libera il debitore solo della parte del creditore che l'ha effettuata
sospensione della prescrizione
( art.1310 comma 2)

vale solo per il debitore o creditore in solido considerato. È anche vero, però, che il debitore che comunque sia stato costretto a pagare ha azione di regresso verso gli altri debitori liberati per il maturarsi, a loro favore, della prescrizione.

rinunzia alla prescrizione
( art. 1310 comma 3)

il debitore, bontà sua, può rinunziare alla prescrizione, ma questa rinunzia non si estende agli altri debitori per i quali sia maturata la prescrizione. Di conseguenza il debitore che ha rinunziato alla prescrizione, e ha pagato, non ha poi azione di regresso nei confronti degli altri condebitori che solo stati liberati per il maturarsi della prescrizione.

rinunzia alla solidarietà
(art.
1311 c.c.)

il creditore può rinunziare alla solidarietà a favore di uno dei condebitori. Ma non per questo rinunzia automaticamente alla solidarietà nei confronti degli altri condebitori. La rinunzia si presume in due casi specifici ex. art. 1311 comma 2, e cioè quando:
1. Il creditore rilascia al debitore il solido che ha pagato solo per la sua parte quietanza senza alcuna riserva.
2. Il creditore cita in giudizio un debitore solidale, ma solo per la sua parte e questo debitore ha aderito alla domanda o è stato condannato per la sola parte del suo debito. Un principio simile, per la perdita della solidarietà, è espresso dall’art. 1312 c.c. in relazione al pagamento separato dei frutti e interessi.

rinunzia alla solidarietà e insolvenza di uno degli altri condebitori in solido rimasti
( art. 1313 c.c.)

la parte di debito del debitore insolvente si ripartirà tra tutti gli altri condebitori, compreso quello liberato dalla solidarietà.

riconoscimento del debito
(art. 1988 c.c.)

nella solidarietà passiva non ha effetto per gli altri debitori (art. 1309 c.c.), in quella attiva ha effetto nei confronti di tutti i creditori in solido

impossibilità sopravvenuta per causa imputabile al debitore  (art. 1218 c.c.)

gli altri debitori dovranno comunque corrispondere il valore della prestazione dovuta (art. 1307 c.c.), ma al debitore responsabile dell'inadempimento potrà essere chiesto il risarcimento del danno ulteriore

novazione
(art. 1230 c.c.)

 se si rinnova il rapporto tra il creditore e uno dei condebitori (art. 1300 c.c.) gli altri sono liberati salvo che si sia voluta limitare la novazione solo ad uno dei debitori; in tal caso gli altri sono comunque tenuti alla prestazione originaria, diminuita, però, della parte che spettava al debitore che ha rinnovato il rapporto. Nella solidarietà attiva  la novazione tra uno dei  creditori  in solido e il debitore non ha effetto verso gli altri se non per la parte del creditore che ha rinnovato il rapporto

confusione
(art. 1253 c.c.)

 l'obbligazione si estingue solo per la parte di quel debitore che è divenuto anche creditore (art. 1303 c.c.); ugualmente, ma in maniera inversa, accade nella solidarietà attiva

compensazione
(art. 1241 c.c.)

è ammessa nella solidarietà, ma con caratteristiche particolari. Il debitore in solido, in generale, non può opporre le eccezioni personali degli altri condebitori ( art. 1297) e quindi anche la compensazione. Ma l’art. 1302 deroga in parte questo principio.  Il debitore in solido può infatti opporre la compensazione di altro condebitore ma solo per la parte dovuta da questo altro condebitore. Nella solidarietà attiva a uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto  da uno degli altri creditori, ma solo per la parte di questo

transazione
(art. 1965 c.c.)

nella solidarietà passiva vale sono nei confronti del debitore che l'ha stipulata a meno che gli altri non dichiarino di volerne profittare (art. 1304 c.c.); ugualmente accade, ma in maniera inversa, nella solidarietà attiva

 

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