La capacità di agire
Gli effetti dell'età sulla capacità d'agire

 

 
Video, la capacità di agire

nozione
(
art.2 c.c.)

è l'attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica

Come abbiamo visto in precedenza, con la nascita si acquista la capacità giuridica e l'abbiamo definita come l'attitudine ad essere titolari di diritti e doveri. Abbiamo anche detto che la capacità giuridica è una conquista i nostri tempi poiché, in passato, esistevano persone che non avevano capacità giuridica.
Ma la capacità giuridica non costituisce da sola una tutela sufficiente. Se è pur vero che l'idoneità ad essere titolare di diritti doveri è riconosciuta a tutti i soggetti, è anche vero che questi ultimi dovranno essere in grado di badare ai propri interessi; tutti capiscono che un bambino potrebbe scambiare un bene prezioso di sua proprietà per un pacchetto di caramelle. Tale "permuta", com'è facile intuire, non può essere valida proprio perché il bambino non è ancora in grado di rendersi conto di tutte le conseguenze dei suoi gesti, non ha ancora acquistato quella maturità tale che si ottiene con l'età, non ha ancora la capacità di agire.
Alla luce di quest'esempio possiamo capire la funzione della capacità di agire.
Solo chi ha raggiunto una sufficiente maturità potrà, non solo essere titolare di diritti, ma anche validamente disporne. Secondo il nostro ordinamento la capacità di agire si acquista con maggiore età che è fissata a 18 anni. Questa è una regola generale in quanto possono prevedersi età differenti per il compimento di particolari atti soprattutto nel campo del lavoro (e di particolare nel campo della navigazione marittima ed aerea).

Come abbiamo visto la piena capacità di agire si acquista con la maggiore età, cioè con il compimento del 18° anno, ma certi atti sono validamente compiuti anche da chi ha meno di diciotto anni, vediamone alcuni nella sottostante tabella.

matrimonio
(art. 84 c.c.)

il tribunale, su istanza del minore, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni

lavoro

secondo l'opinione prevalente la capacità di agire in materia di rapporti di lavoro si acquista a 15 anni, purché non si tratti lavori pesanti

riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio

può essere fatto anche dai genitori che abbiano compiuto sedici anni d'età ( art. 250 c.c.)

Il tribunale può consentire il matrimonio di chi abbia compiuto 16 anni; con questa autorizzazione il minore diviene ipso iure "emancipato",  acquistando una limitata capacità d'agire ( art. 390 c.c.); vediamo, quindi, nella sottostante tabella il regime degli atti che può compiere il minore emancipato, osservando, però, che ormai si tratta di casi residuali, poiché  riguarda solo il periodo di tempo necessario a raggiungere la maggiore età, appena due anni.

atti che possono essere validamente compiuti dall'emancipato

tutti gli atti di ordinaria amministrazione
se autorizzato dal tribunale all'esercizio di un'impresa può compiere anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione
con l'assistenza del curatore il minore emancipato può riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto
consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, ma se il curatore è persona diversa dal genitore è necessaria l'autorizzazione del tribunale al posto di quella del giudice tutelare ( art. 394 c.c.)

Non sempre con il raggiungimento della maggiore età si possono compiere tutti gli atti giuridici; solo a 35 anni, ad esempio, è possibile adottare, quando non è richiesta un'età maggiore poiché sono necessari almeno 18 anni di differenza d'età tra l'adottante e l'adottato.

 

Giurisprudenza

Sulla capacità di agire dello straniero titolare del solo permesso di soggiorno.

Cass. civ. Sez. II, 21-03-2013, n. 7210 (rv. 625546)
Anche per le relazioni negoziali sottratte, "ratione temporis", all'applicazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il cui art. 2, comma 2, prevede che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano"), lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, è capace, in deroga al principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività lavorativa, atteso che l'accesso alla proprietà di tale bene è favorita nei riguardi di "tutti" dall'art. 42, secondo comma, Cost., costituendo la stabilità e la sicurezza economica, che la proprietà personale del bene suddetto è in grado di assicurare, uno strumento di integrazione di ciascuno nella comunità nazionale. Ne consegue che il contratto preliminare diretto a tale acquisto non è nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero contraente. (Rigetta, App. Torino, 09/11/2005) FONTI CED Cassazione, 2013

 

I genitori hanno la rappresentanza processuale dei figli minori, anche quando questi hanno raggiunto la maggiore età, ma l’ex minore può comunque costituirsi nel giudizio.

 Cass. civ. Sez. II, 21-02-2013, n. 4472
In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato "ab origine" i genitori di un minore (quali suoi rappresentanti legali), occorre tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell'ambito della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per effetto dell'ultrattività della rappresentanza processuale, impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei successivi gradi di giudizio. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 08/04/2011) FONTI CED Cassazione, 2013

 

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