La parentela e l'affinità

Fondamentale per la comprensione del diritto di famiglia è la conoscenza dei rapporti che intercorrono tra i vari membri della famiglia.

Con il matrimonio, considerato come origine della famiglia dal punto di vista legale, oltre al rapporto di coniugio tra gli sposi, si vengono a creare altri rapporti, la parentela e l'affinità. 

Cominciamo con la parentela.

parentela (art. 74 c.c.)

 indica il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite 

Sono parenti, quindi, il padre ed il figlio, il nonno ed il nipote, i fratelli, i cugini, se hanno uno stipite in comune e così via.

Aver accertato che tra diverse persone esiste un rapporto di parentela non è, però, sufficiente. 
Vedremo che in numerose occasioni (soprattutto in caso di eredità) è indispensabile accertare anche il grado di parentela, accertare, cioè, chi sono i parenti più "vicini" e più "lontani".

Per l'accertamento del grado di parentela ci soccorre l'art. 76 del codice civile. Questo distingue due linee di parentela, la linea retta e quella collaterale.

linea retta (persone che discendono l'una dall'altra) 

nella linea retta si contano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite

Padre e figlio, quindi, sono parenti di primo grado, nonno e nipote sono parenti di secondo grado (nonno + padre + nipote = 3 - nonno <stipite,che non si conta>= 2°)

linea collaterale (persone che non discendono l'una dall'altra ma hanno uno stipite in comune)

nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'atro parente, sempre restando escluso lo stipite

I primi cugini, quindi, sono parenti di quarto grado ( dal figlio al padre (2) dal padre al nonno (3) dal nonno al figlio (4) dal figlio al nipote (5) - il nonno <stipite comune> = 4°).

Secondo l'art. 77 c.c. la parentela non ha effetti giuridici oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Ancora sulla parentela ricordiamo che i fratelli sono indicati dal codice in maniera diversa secondo che abbiano in comune solo il padre o solo la madre o entrambi. Si indicano, infatti come:

fratelli germani

 quando sono figli dello stesso padre e della stessa madre

fratelli consanguinei 

 quando sono figli dello stesso padre ma di madri diverse

fratelli uterini

 quando sono figli della stessa madre ma di padri diversi 

 Passiamo ora all'affinità.

affinità (art. 78 c.c.)

è il vincolo che lega il coniuge con i parenti dell'atro coniuge

Il calcolo dei gradi di affinità è speculare rispetto a quello di parentela.
Secondo l'art. 78 c.c., infatti: " Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge".
La moglie di mo fratello, quindi, è mia affine di secondo grado, visto che io sono parente di secondo grado con mio fratello.
Gli affini dei coniugi, però, non sono affini anche tra loro; la moglie di mio fratello è, quindi, mia affine ma non è affine anche a mia moglie.

L'affinità non cessa con la morte di uno dei coniugi, ma tra affini non esistono diritti ereditari.
 

 
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