La rappresentanza nel settore commerciale

L'imprenditore nello svolgimento della sua attività si avvale quasi sempre dell'opera di altri soggetti, collaborazione spesso necessaria per realizzare quella attività organizzata di cui all'art. 2082 c.c. e cioè l'organizzazione di capitale e lavoro.
Quando l'imprenditore si avvale di collaboratori, questi possono essere, o meno, alle dipendenze dell'imprenditore, in una posizione di subordinazione, ed avremo, di conseguenza, ausiliari autonomi e  ausiliari subordinati, questi ultimi legati da un rapporto di gerarchia (o analogo alla gerarchia) con l'imprenditore.
La gerarchia, però, non è solo dell'imprenditore nei confronti dei suoi ausiliari, ma anche degli ausiliari nei loro rapporti; accade infatti, che se un dipendente occupa una certa posizione nella struttura dell'impresa, per le mansioni che gli sono state affidate, avrà, di regola, anche un potere gerarchico nei confronti di altri ausiliari che hanno mansioni inferiori.
Si tratta, quindi, di poteri interni all'azienda, dovuti alla sua struttura gerarchica, poteri che devono essere distinti dai poteri che gli ausiliari dell'imprenditore possono anche possedere nei confronti dei terzi esterni e che si identificano con il potere di rappresentanza, ma accade spesso che se un ausiliario svolge determinate mansioni nell'ambito dell'impresa, a queste mansioni sono correlati anche poteri di rappresentanza, poteri che trovano la loro fonte proprio nell'incarico affidatogli dall'imprenditore, e quindi nell'atto di investitura.
Il codice civile si occupa di particolari figura di ausiliari subordinati dell'imprenditore che, per la loro posizione nell'ambito dell'impresa hanno anche dei poteri di rappresentanza, cui non si applicano le regole generali della rappresentanza di cui agli articoli 1387 e ss. c.c. fermo restando, però, la fondamentale regola secondo cui gli atti compiuti da questi soggetti sono direttamente imputabili all'imprenditore; abbiamo quindi quelle particolari figure di rappresentanza che sono tipiche del settore commerciale  cioè, degli institori, dei procuratori e dei commessi, i cui poteri di rappresentanza non derivano da una procura, ma dal fatto stesso di svolgere certe mansioni. Tali poteri potranno essere anche modificati dall'imprenditore, ma ciò sarà di regola possibile con uno specifico atto che incide sul potere di rappresentanza che spetta naturalmente a tali soggetti.

Institori

definizione
art. 2203 c.c.

sono rappresentanti generali dell'imprenditore preposti all'esercizio dell'impresa commerciale o di un suo ramo

Tra gli ausiliari subordinati dell'imprenditore l'institore è quello fornito dei maggiori poteri di rappresentanza e amministrazione dell'impresa.
L'institore è, infatti, un "alter ego" dell'imprenditore poiché lo sostituisce quasi completamente nell'attività d'impresa. 
Vediamone nella sottostante tabella i poteri:

poteri e obblighi dell'institore

può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni
contenute nella procura
può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto
è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza
delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili

Come si vede i poteri dell'institore sono molto ampi e tutti derivano da una procura conferitagli dall'imprenditore detta "procura o preposizione institoria". 
Per certe categorie di atti,tuttavia, la sola procura institoria non è sufficiente;secondo l'articolo 2204 del codice civile, infatti, l'institore non può alienare o ipotecare i beni immobili se non è stato espressamente autorizzato dal titolare. Ciò non fa altro che ribadire che a lui sono concessi tutti i poteri che concernono la gestione e rappresentanza dell'impresa, ma non quelli che riguardano la cessazione dell'impresa o l'alienazione dell'azienda che non rientrano in generale nella procura institoria.
Altri limiti ai poteri dell'institore possono essere contenuti, oltre che nella legge, nella stessa procura institoria; per rendere tali limitazioni, opponibili ai terzi è necessario che la procura sia inscritta nel registro delle imprese, a meno che si provi che questi ne erano comunque a conoscenza al momento della conclusione dell'affare (art. 2206 c.c.).
Analogamente accade per gli atti con i quali è successivamente limitata o revocata la procura (art. 2207 c.c.). 

Gli atti compiuti dall'institore sono pur sempre compiuti in rappresentanza dell'imprenditore ed è su quest'ultimo ne ricadono gli effetti;tuttavia l'institore è personalmente obbligato nei confronti dei terzi se omette di far conoscere che tratta per il preponente anche se i terzi possono, comunque, agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa(art .2208 c.c.).

Procuratori e commessi

procuratori
art. 2209 c.c.

sono procuratori coloro che in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

La definizione dell'articolo 2209 pone non pochi problemi interpretativi perché da un lato fa riferimento a un rapporto continuativo che lega il procuratore all'imprenditore, facendo intendere che si tratti di dipendente dell'impresa, dall'altro non rende conto come mai, avendo un dipendente a causa delle sue mansioni determinati poteri naturali di rappresentanza, sia necessaria una norma apposita, l'art. 2209, per evidenziarli.
Questa differenza comporta anche un diverso approccio della dottrina sulla figura del procuratore. 
Secondo il Ferri i poteri di rappresentanza del procuratore non sono un riflesso della sua posizione all'interno dell'impresa, non derivano "naturalmente" dalla sua posizione nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, ma li ha ricevuti dall'imprenditore in base a uno specifico conferimento di poteri e quindi in base ad apposita procura.
Secondo altra dottrina, invece, (Buonocore, Campobasso), l'unica differenza sostanziale tra gli institori e i procuratori sta nel fatto che questi non preposti alla gestione dell'impresa o di un suo ramo, ma essendo, comunque, ausiliari con potere direttivo, hanno anche la rappresentanza dell'imprenditore per gli specifici incarichi che devono svolgere;
come esempi di procuratori si riportano, secondo questa dottrina, il direttore del settore acquisti, il direttore del settore pubblicità, e il dirigente del personale, anche se, in quest'ultimo caso, può essere difficile distinguere per questo ausiliario i poteri di gestione interni all'azienda da quelli di rappresentanza che sono esterni e rivolti verso i terzi. Per le operazioni che svolgono, questi soggetti avrebbero naturalmente il potere di rappresentanza dell'imprenditore; secondo questa dottrina, quindi, l'art. 2209 non avrebbe fatto altro che ribadire esplicitamente che certe mansioni comportano naturalmente certi poteri di rappresentanza, una posizione che, seppure prevalente in dottrina, lascia perplessi.
In ogni caso poiché i procuratori non sono preposti all'esercizio dell'impresa, e, quindi, non hanno lo stesso ruolo degli institori, a loro si applicheranno solo alcune regole previste per gli institori, e cioè quelle degli articoli 2206 e 2207; si applica l'art. 2206 relativo alla pubblicità della procura e 2207 relativo alla modifica e revoca della procura, che devono essere iscritte nel registro delle imprese per l'opponibilità ai terzi.
Non sono richiamate, invece, le atre regole previste per l'institore, e quindi i procuratori non hanno la rappresentanza processuale dell'imprenditore che, invece, spetta all'institore ex art. 77 c.p.c. non sono soggetti agli obblighi che gravano sull'institore alla tenuta delle scritture contabili e all'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2205, e nemmeno è applicabile  l'art. 2208 circa la responsabilità speciale dell'institore nel caso in cui ometta di far conoscere al terzo la sua qualifica e la responsabilità dell'imprenditore che sorge in questa ipotesi.

Commessi

definizione
art. 2210 c.c.

sono ausiliari subordinati dell'imprenditore che hanno un limitato potere di rappresentanza limitatamente agli atti necessari per svolgere le operazioni per le quali sono stati incaricati

Come si vede dalla definizione i commessi sono rappresentanti particolari dell'imprenditore con poteri limitati alle operazioni che possono compiere. Il commesso può, di solito, concludere dei contratti di compravendita con il pubblico e può anche esigerne il prezzo, a meno che non ci sia una cassa destinata a tali operazioni. 
Si distinguono i "commessi di negozio" che operano all'interno dei locali dell'impresa, dai "commessi viaggiatori" che di solito concludono contratti in nome e per conto dell'imprenditore fuori dei locali dell'impresa o indicano all'imprenditore l'esistenza di favorevoli occasioni contrattuali. La figura del commesso viaggiatore si avvicina a quella degli agenti e rappresentanti di commercio, ma se ne distingue in quanto questi ultimi sono ausiliari autonomi dell'imprenditore e non subordinati.

Vediamo, ora, nella sottotante tabella gli altri poteri dei commessi così come delineati nel codice civile:

poteri

non possono concedere sconti o dilazioni né esigere il prezzo delle merci se non espressamente incaricati
non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta
per gli affari da essi conclusi, sono autorizzati a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami
relativi alle inadempienze contrattuali
possono chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore

 

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