La successione a titolo particolare nel diritto controverso



L’art. 111 si riferisce ad un'ipotesi particolare, quella della successione a titolo particolare nel processo.
Può accadere, infatti, che durante il processo una delle parti trasferisca il diritto oggetto della lite giudiziaria. Tale trasferimento non è illecito, poiché non sono previste sanzioni a carico della parte che lo effettua, né vi sono divieti al trasferimento; d’altra parte, avendo il legislatore scelto la strada della trasferibilità del diritto controverso, sono stati previsti dei meccanismi processuali per evitare che il processo si arresti e per consentire l’ingresso al terzo acquirente.

L’art. 111 prevede, infatti, che in caso di trasferimento del diritto, il processo prosegue comunque tra le parti originarie, ma la sentenza resa tra queste ultime avrà sempre efficacia anche nei confronti del terzo acquirente, anche se quest’ultimo non ha partecipato al processo.
Lo scopo della norma è chiaro: evitare che il processo debba continuamente arrestarsi in seguito ad ogni trasferimento e salvaguardare la posizione della parte che non ha trasferito il diritto; in caso di vittoria, essa non dovrà iniziare un nuovo processo contro il terzo per vedere riconosciute le sue ragioni.

Si ritiene, ma non senza contestazioni, che la parte che ha trasferito il diritto assuma la veste di sostituto processuale in quanto è nel processo per una posizione sostanziale che non gli appartiene.
Questi sono i punti fondamentali del problema, ma si rende necessario avvertire che anche le semplici conclusioni sopra riportate non sono pacifiche in dottrina e l’argomento è oggetto di un vivace dibattito.



Vediamo, allora, le analisi compiute da due noti Professori di diritto processuale civile, il prof. Proto Pisani e il prof. Verde.

Analisi del prof. Proto Pisani.

Analisi del prof. Verde.
 

L'articolo 111 c.p.c. la successione a titolo particolare nel diritto controverso

 

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