La successione del coniuge superstite
Sino ad ora abbiamo visto le ipotesi della successione dei parenti, senza considerare l'esistenza del coniuge del defunto.
Occupiamoci, ora, della successione del coniuge che può concorrere con quella degli altri parenti. Possiamo, però, vedere le ipotesi di cui stiamo parlando anche in via riassuntiva, cliccando sul seguente collegamento relativo alla successione del coniuge.
Cominciamo con la prima ipotesi
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successione del solo coniuge |
se non vi sono figli legittimi o naturali, ascendenti o fratelli del de cuius, al coniuge si devolve tutta l'eredità |
Per l'art. 583, quindi, è possibile la successione del solo coniuge, quando non vi sono i parenti indicati nella tabella. Ricordiamo, però, che per l'art. 579 c.c. se il defunto aveva dei genitori naturali, a questi ultimi spetterà un terzo dell'eredità, mentre al coniuge i rimanenti due terzi.
L'art. 583, di cui ci stiamo occupando, è stato sostituito, insieme agli altri che riguardano la successione del coniuge, dalla legge n. 151 del 1975 sul diritto di famiglia; da questa legge risulta chiara l'intenzione del legislatore: dare un maggior peso al coniuge superstite e diminuire quello degli altri parenti. Questo atteggiamento risulta anche dalle altri articoli che regolano il concorso del coniuge con i parenti più stretti del de cuius.
Cominciamo dal caso in cui con il coniuge concorrano i figli ( art. 581 c.c.).
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nella successione sono chiamati insieme al coniuge i figli legittimi e\o naturali del de cuius |
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L'esistenza di coniuge e figli esclude la successione di tutti gli altri parenti, ma potrebbe accadere che il de cuius non avesse figli; vediamo quindi, come l'art. 582 regola questo caso.
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concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle |
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Consideriamo, infine, due ipotesi particolari, la successione del coniuge putativo e quella del coniuge separato.
Il primo caso si verifica quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo
la morte del de cuius; è chiaro che il problema non si sarebbe posto nel caso in
cui la dichiarazione di nullità fosse intervenuta prima della morte.
In questo caso è rilevante lo stato di buona fede del coniuge superstite che si
è visto annullare il matrimonio, perché:
1. se era in buona fede, gli spetterà la normale quota che spetta al coniuge;
2. se era in mala fede non avrà diritti ereditari.
La buona fede, quindi, tutela il coniuge, ma questa gli sarà inutile in caso di
bigamia.
Se, infatti, esisteva un altro coniuge legato da valido matrimonio al momento
della morte del de cuius, a lui, e solo a lui spetteranno i diritti ereditari (art. 584 comma 2).
Più articolata si presenta la situazione in caso di separazione e divorzio.
Cominciamo con il coniuge separato; in questo caso è necessario verificare se
vi sia stata sentenza, passata in giudicato, che abbia addebitato la separazione
al coniuge superstite, sentenza pronunciata, ovviamente, prima della morte.
Vediamo i due casi regolati dall'art. 585.
| separazione addebitata con sentenza passata in giudicato | il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548 comma 2) |
| separazione dichiarata senza addebito con sentenza passata in giudicato | il coniuge superstite ha gli stessi diritti del coniuge non separato |
Il divorzio fa perdere ai coniugi reciprocamente il diritto di successione,
ma se il defunto si era impegnato a corrispondere al coniuge un assegno
periodico
( art. 5 l. n. 898 del 1970) , a lui può essere attribuita una quota della pensione
di reversibilità; se poi l'ex coniuge versi in stato di bisogno ed era titolare
dell'assegno di mantenimento, il tribunale può attribuirgli un assegno periodico
a carico dell'eredità ( art. 9 bis l. n. 898 del 1970).
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