La responsabilità genitoriale nella crisi della coppia

Il capo II del libro primo del codice civile ( artt. 337 bis e ss.) è rubricato:

Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.. una rubrica che.. dice tutto.

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Chiara è l’intenzione del legislatore di disciplinare in maniera uniforme la responsabilità genitoriale in tutti i casi in cui vi sia una crisi della coppia che abbia portato alla separazione, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè al divorzio, ma anche in tutti i casi di annullamento e nullità del matrimonio (che sono eventi giuridici diversi rispetto al divorzio) oppure nei casi in cui si debbano tutelare i figli nati fuori del matrimonio.

L’art. 337 bis dispone che in tutti questi casi si applica sempre la stessa disciplina che poi è quella degli articoli seguenti che andiamo a illustrare.
E allora, cosa sarà necessario fare quando, per esemplificare, la coppia genitoriale è in crisi? Il figlio perderà il diritto di avere rapporti, poniamo, con il padre che non convive più con lui o con i di lui parenti?

Al quesito risponde il primo comma dell’art. 337 ter secondo il quale:” Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

In questo prima comma si determinano i diritti del figlio in queste ipotesi di crisi, e, quindi, costituiscono la guida per il giudice che dovrà decidere il contenuto dei provvedimenti relativi al figlio (o ai figli) della coppia, ed infatti il giudice dovrà prendere i provvedimenti sui figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale (art. 337 ter comma 2).

Il giudice dovrà anche decidere se affidare i figli a entrambi i genitori o a uno solo; la strada maestra sarà quella dell’affidamento condiviso dei figli minori, ma se ciò non è nell’interesse dei minori, stabilisce a quale di essi i figli saranno affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando anche la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Rilevanti, per questi casi, ma non vincolanti per il giudice, gli eventuali accordi intervenuti tra i genitori, sempreché non siano contrari agli interessi dei figli.

Se disgraziatamente vi è impossibilità temporanea di affidare i figli anche a un solo genitore,  il giudice provvederà all’affidamento familiare dei figli.

Anche nei casi di crisi della coppia, ( separazione, divorzio, etc. etc.) e di affidamento condiviso la responsabilità genitoriale resta un diritto- dovere di entrambi i genitori, ma si specifica (art. 337 ter comma 3) che : 

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, alla educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento
”.

Non viene meno nemmeno l’obbligo di entrambi i genitori di mantenere il figlio o i figli. Per far ottenere al figlio il mantenimento, il giudice può stabilire, se necessario, la corresponsione di un assegno di mantenimento, (automaticamente rivalutato secondo i parametri Istat, se le parti o il giudice non indicano altri parametri) e tenendo conto del principio di proporzionalità ( cioè tenendo conto che l’assegno va determinato in proporzione ai redditi del genitore).

Vediamo allora, nel rispetto del principio di proporzionalità cosa dovrà considerare il giudice per la determinazione dell’assegno:

1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Non è escluso che il giudice disponga accertamenti tributari per accertare l’effettivo reddito dei genitori (art. 337 bis ultimo comma).

In tutti i casi  che abbiamo illustrato,  il giudice dovrà provvedere all’ascolto del minore secondo quanto dispone l’art. 337 octies, e se opportuno e con il consenso dei genitori, può rinviare l’adozione dei provvedimenti  per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

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