Le cooperative a mutualità prevalente

L'articolo 2512 c.c. definisce le caratteristiche della mutualità. Vediamole qui sotto:

sono cooperative a mutualità prevalente quelle che

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci
4) si iscrivono in un apposito albo ex art. 223 sexiesdecies disp. att. c.c. , presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Queste cooperative sono state introdotte dal d.lgs.  n. 6\2003, e in vigore dal 1° gennaio 2004.

Il concetto che appare dalla tabella per individuare le cooperative è quello della "prevalenza" ; per individuare quando ci sia questa mutualità prevalente, sarà necessario andare a verificare cosa dice in proposito l'art. 2513 c.c. rubricato: "Criteri per la definizione della prevalenza".

definizione della prevalenza
gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1, del codice civile;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9, del codice civile, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; ;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, del codice civile ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6, del codice civile

Può darsi che non si realizzi una sola delle condizioni di cui ai punti a) b) c), ma due o tutte e tre le dette condizioni; in tal caso l'art. 2513 dispone che: " Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti".  Se la cooperativa è di tipo agricolo, c'è prevalenza quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Si è imposto l'obbligo, alle cooperative a mutualità prevalente di prevedere nei propri statuti (art. 2514 c.c.):
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 per cento del limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


Ma che vantaggio c'è nel costituire cooperative a mutualità prevalente?
La risposta la troviamo nel  fatto che alle cooperative a mutualità prevalente è riconosciuto il godimento delle agevolazioni di carattere tributario.
Le società cooperative sono destinatarie di una serie di incentivi, agevolazioni ed esenzioni riconducibili ad uno statuto complessivamente privilegiato ma non costituzionalmente discriminatorio, in quanto riconducibile ad un sistema di imprese caratterizzato da funzione sociale. Le agevolazioni e i privilegi delle cooperative sono di vario genere e vanno dal campo tributario, a quello finanziario, previdenziale e così via. Vi sono attività riservate, privilegi sostanziali e processuali, prelazioni, incentivi di vaia natura ecc. Le agevolazioni di carattere tributario non esauriscono dunque l'argomento delle agevolazioni; ne sono solo un parte. Ciò significa che le agevolazioni diverse da quelle tributarie, non rimosse dalla legge di delega, continueranno ad applicarsi a tutte le cooperative.

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