Le presunzioni

 

nozione

sono “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.)

Un fatto può essere provato attraverso gli ordinari mezzi di prova, come la testimonianza, la scrittura privata etc.
In questi casi il giudice si limita a valutare se la prova da sola è in grado, o meno, a rappresentare il fatto di causa.

Con la presunzione si riesce a provare un fatto di causa, non attraverso una valutazione della prova, ma attraverso un ragionamento.
Le presunzioni sono, infatti, “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.).
Per giungere all’accertamento del fatto, quindi, si ricorre ad un ragionamento. Alle volte il ragionamento è stato già compiuto dal legislatore che ha ritenuto necessariamente scaturire da certi fatti determinate conseguenze, altre volte è il giudice che compie liberamente il ragionamento, senza essere vincolato dalle scelte del legislatore.

Vi sono, quindi, due tipi di presunzioni, legali e semplici.

Le presunzioni legali sono le conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto; contenute, di solito, nel codice civile, dispensano la parte favorita dalla presunzione dal provare i fatti di causa. Possono a loro volta dividersi in due categorie:

Le presunzioni semplici sono quelle ricavate dal giudice e non dalla legge. La signoria del giudice, però, non è anche in questo caso piena.
Il giudice, recita l’art. 2729 c.c., non deve ammettere che presunzioni gravi, precisi e concordanti.

Non è possibile, inoltre, far ricorso a tali presunzioni nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, come ad es. nelle ipotesi degli art. 2721, 2722 c.c.

Generalmente si ritiene che i fatti che il giudice pone alla base delle presunzioni semplici siano indizi.

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