Le prove


Possiamo intendere per “prova” lo strumento che le parti usano per convincere il giudice dei fatti della causa.

In questo senso il termine più adatto è «mezzo di prova» che più rende l’idea dell’attività svolta dalle parti, ma è necessario avvertire che la stessa terminologia del codice non è univoca, in quanto con il termine prova s’intende anche il giudizio o, a volte, il risultato probatorio raggiunto.
Per semplicità espositiva useremo il termine “prova” in maniera volutamente generica, per indicare, cioè, i diversi significati attribuiti.
Un fatto per essere posto a fondamento della decisione del giudice deve essere, ovviamente, provato.

Ma a chi spetta l’onere di dover provare i fatti di causa?

Ci soccorre l’art. 2697 cc., che divide equamente l’onere della prova tra attore e convenuto.

Le prove possono essere distinte in due categorie:

1. Le prove precostituite
2. Le prove costituende

Le prime sono quelle che, di solito, si formano prima del processo, nel senso che acquistano l’attitudine a rappresentare i fatti di causa prima che inizi il giudizio.

Le seconde, invece, si formano durante e nel processo.

Con riferimento al modo di valutazione delle prove, il codice ha previsto all’art 116 c.p.c. primo comma, due tipi di prove: la prova libera e la prova legale.

Hanno minore efficacia probatoria gli argomenti di prova e gli indizi, che possono costituire l’elemento fondamentale per le Presunzioni semplici. L’esatta collocazione degli indizi non è però del tutto pacifica. Si ritiene, infatti, l’indizio un elemento di prova minore, insufficiente da solo a fondare il convincimento del giudice, tanto da dover essere «rafforzato» da ulteriori indizi che, tutti insieme e “gravi, precisi e concordanti” possono determinare il comportamento del giudice, sempre che non siano contraddetti da prove di rango superiore.

È per questo motivo che l’indizio viene a volte parificato agli argomenti di prova ed altre volte alle presunzioni in senso stretto.
Vengono, infine considerati i fatti notori.

Le prove, sono gli strumenti utilizzati per far convincere il giudice sui fatti di causa

Le presunzioni, sono dei ragionamenti che fa il giudice, per risalire da un fatto noto ad un fatto ignoto

L'atto pubblico, una prova di difficile contestazione

La scrittura privata, il documento sottoscritto da un privato

La confessione, la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli

Il giuramento, la prova legale più intensa del nostro ordinamento

La testimonianza, un prova libera guardata con sospetto dal legislatore

 

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