Le sentenze definitive e non definitive
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Si è soliti pensare che il processo si chiude semplicemente con la pronuncia
di una sentenza; in realtà le cose possono andare in maniera ben più complessa,
e ciò in base un raffinato meccanismo che il legislatore del 1942 ha posto tra
l'articolo 187 e l'articolo 279.
In effetti accade che il collegio di solito pronuncia delle sentenze che
chiudono il giudizio, entrando anche nel merito.
Ma in realtà le cose possono andare in maniera diversa, perché vi possono essere
sentenze definitive che non decidono nel merito, ad esempio perché accertano che
vi è un difetto di competenza o di giurisdizione, oppure sentenze definitive che
chiudono immediatamente il processo nel merito quando si presenta una questione
"preliminare di merito", come ad esempio un'eccezione di prescrizione sollevata
dal convenuto.
D'altro canto può accadere che il collegio pronunci sì delle sentenze, ma queste
non chiudono il giudizio e sono non definitive.
Il meccanismo delle sentenze definitive e non definitive è particolarmente
importante per capire tutta la struttura del processo di cognizione, e per
rendersi esattamente conto di come si svolge particolare mezzo di impugnazione
detto "regolamento di competenza".
Nel filmato sono illustrati i tratti fondamentali delle sentenze definitive e
non definitive, ma per capirli, e per capirle, è necessario avere ben chiaro
come funziona il rapporto fra giudice istruttore e collegio, quando è sollevata
un'eccezione pregiudiziale di rito, o preliminare di merito.
Le cose vanno in questi termini:
1. il convenuto solleva un'eccezione preliminare di merito o pregiudiziale di
rito, da sola in grado di decidere tutto il processo;
2. il giudice istruttore, che non può decidere la causa, se ritiene fondata
l'eccezione di mettere parti davanti al collegio facendogli precisare sempre le
conclusioni;
3. il collegio, si ritiene fondata l'eccezione sollevato convenuto pronuncia
sentenza definitiva, con cui chiude il giudizio;
4.se invece il collegio non ritiene fondata l'eccezione sollevata dal convenuto,
pronuncia sentenza non definitiva attraverso cui respinge l'eccezione, e con
ordinanza rimette le parti davanti al collegio.
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N.B. in seguito alla riforma del processo civile (legge n. 69\2009), in vigore dal 4\07\2009 le decisioni relative alle questioni di competenza, non sono prese più con sentenza ma con ordinanza; di conseguenza le sentenze (definitive e non definitive) non possono più riguardare questioni relative alla competenza, come, invece, si afferma nei filmati girati prima delle riforma. |
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Le sentenze definitive e non definitive. |
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Le sentenze non definitive. |
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