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Le universalità |
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definizione |
sono gli insiemi di cose mobili o di rapporti giuridici considerati in maniera unitaria |
Il codice civile all'articolo 816 prevede solo le universalità di fatto, cioè quella pluralità di cose mobili appartenenti alla stessa persona cui è stata data una destinazione unitaria.
La dottrina, invece, ha individuato anche una nuova categoria di universalità non avente ad oggetto beni mobili, ma dei rapporti giuridici che si è voluto considerare in maniera unitaria. Esempio di questa seconda universalità è l'eredità.
Tornando alle universalità di fatto ne individuiamo le caratteristiche
essenziali nell'essere composta da una pluralità di cose mobili e dal
fatto che tutte queste appartengano allo stesso proprietario; c'è
bisogno, inoltre, della volontà del proprietario stesso di destinarle ad uno
scopo comune.
Come esempi di universalità di fatto possiamo citare una
biblioteca, un gregge o l'azienda, anche se per quest'ultima vi sono dei dubbi
circa la sua natura di universalità patrimoniale, vista l'eterogeneità gli
elementi di cui è composta.
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L'universalità di fatto si distingue dalle cose composte poiché non v'è coesione fisica tra gli elementi che la compongono |
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Si distingue dalle pertinenze perché non esiste rapporto di subordinazione tra un bene e l'altro |
Dal punto di vista dei rapporti giuridici, è possibile chiedere la tutela attraverso l'azione di manutenzione che, vedremo, non è concessa per i beni mobili; per le universalità di mobili non vale la regola " il possesso vale titolo " nel senso che non si acquista la proprietà con la semplice trasmissione possesso, cosa accade invece per i beni mobili anche l'ipotesi in cui il possesso sia stato trasmesso da chi non è proprietario, ma sarà necessario che il possesso duri per dieci anni.
È comunque possibile che i singoli beni che compongono l'universalità siano oggetto di diversi rapporti giuridici: se sono possessore di una biblioteca posso venderla per intero, ma anche alienare singolarmente i libri che la compongono.
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