Le condizioni per la celebrazione del matrimonio

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(in corsivo i collegamenti ipertestuali)

Per celebrare matrimonio occorre il concorso di specifiche condizioni previste dal codice civile agli articoli 84 e seguenti.

Possiamo distinguerle in:

Cominciamo ad occuparci delle condizioni che devono sussistere in ogni caso per contrarre matrimonio.

maggiore età
 (art. 84 c.c.)

per contrarre matrimonio è necessario aver compiuto 18 anni. Solo in presenza di gravi motivi il tribunale può decidere di ammettere a matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni

libertà di stato
 (art. 86 c.c. )

non può contrarre matrimonio chi è vincolato da precedenti nozze. È chiaro che il vincolo non sussiste quando le nozze precedenti siano state annullate o erano all'origine nulle o inefficaci

capacità di intendere e di volere
(art. 85 c.c.)

non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente

divieto temporaneo di nuove nozze
(art. 89 c.c.)

la donna che sia stata già sposata non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall' annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il divieto è stato introdotto per evitare incertezze sulla paternità di un eventuale figlio nato dopo il matrimonio.
È chiaro che il divieto non ha ragion d'essere quando il precedente matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza a generare anche di uno dei coniugi oppure quando il tribunale ha accertato che sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza.
La violazione del divieto comporterà solo una ammenda per i coniugi e per l'ufficiale dello stato civile

Passiamo ora agli impedimenti, cioè a quegli ostacoli che impediscono il matrimonio solo tra particolari soggetti.

rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione
(art. 87 c.c.)

non possono contrarre matrimonio tra loro tutti coloro che sono indicati all'articolo 87, cioè coloro che sono legati a vario titolo da un vincolo di sangue oppure familiare in senso lato come l'adozione, l'affinità; il divieto non è pero sempre assoluto; il tribunale, infatti, nei casi in cui lo zio e la nipote o la zia e il nipote, o, ancora, gli affini in linea collaterale in secondo grado, intendano sposarsi, può autorizzare il matrimonio; analoga autorizzazione può essere concessa dal tribunale quando il matrimonio debba celebrarsi tra affini in linea retta dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo

delitto
(art. 88 c.c.)

secondo l'articolo 88 del codice civile non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. La ragione del divieto è intuitiva

 
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