Le condizioni per la celebrazione del matrimonio
Per celebrare matrimonio occorre il concorso di specifiche condizioni previste
dal codice civile agli articoli 84 e seguenti.
Possiamo distinguerle in:
Cominciamo ad occuparci delle condizioni che devono sussistere in ogni caso per contrarre matrimonio.
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maggiore età |
per contrarre matrimonio è necessario aver compiuto 18 anni. Solo in presenza di gravi motivi il tribunale può decidere di ammettere a matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni |
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libertà di stato |
non può contrarre matrimonio chi è vincolato da precedenti nozze. È chiaro che il vincolo non sussiste quando le nozze precedenti siano state annullate o erano all'origine nulle o inefficaci |
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capacità di intendere e di volere |
non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente |
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divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.) |
la donna che sia stata già sposata non può
contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'
annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio. |
Passiamo ora agli impedimenti, cioè a quegli ostacoli che impediscono il matrimonio solo tra particolari soggetti.
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rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione (art. 87 c.c.) |
non possono contrarre matrimonio tra loro tutti coloro che sono indicati all'articolo 87, cioè coloro che sono legati a vario titolo da un vincolo di sangue oppure familiare in senso lato come l'adozione, l'affinità e l'affiliazione |
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delitto |
secondo l'articolo 88 del codice civile non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. La ragione del divieto è intuitiva. |
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