Lo stato di figlio
Nozione |
indica l’insieme della circostanze idonee ad accertare il rapporto di filiazione con i genitori |
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In passato si distingueva tra figli legittimi ( nati
nel matrimonio) e naturali ( nati al di fuori del matrimonio),
ma con una serie di interventi legislativi, culminati con il d.lgs. 154\2013
ogni distinzione è stata abolita; di conseguenza non si distingue più tra figli
legittimi e naturali, e la condizione giuridica del figlio è considerata dalla
legge sempre la stessa, indipendentemente dalle condizioni dei suoi genitori.
Ciò non toglie, però, che possano sorgere questioni circa la paternità del
figlio, e l’esistenza del matrimonio comporta una serie di presunzioni circa la
paternità del figlio nato in costanza di matrimonio, le presunzioni di
paternità.
L'accertamento della maternità, invece, non pone particolari problemi poiché,
come afferma il famoso detto latino "mater sempre certa est".
Focalizziamo la nostra attenzione, quindi, sulla presunzione di paternità e su
quella di concepimento durante il matrimonio.
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Può accadere che il figlio sia nato dopo i 300 dal suo annullamento; come considerare questo figlio? Leggiamo, ex art. 234, la risposta:
nascita dopo i 300 giorni: ciascuno dei coniugi o i loro eredi possono provare che il figlio nato dopo 300 giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio. Anche il figlio può, e in ogni caso, provare di essere stato concepito durante il matrimonio |
Prova della filiazione.
Come si fa a provare la
filiazione? A questa domanda rispondono gli articoli 236 e ss. del codice
civile.
La prova principale è l’atto di nascita ( art. 236) iscritto nei registri
dello stato civile. L’atto di nascita, poi comporta irreclamabilità di uno stato
di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita, salve le eccezioni
riportate dall’art. 238, di cui parleremo in seguito.
Ma può darsi che l’atto di nascita manchi, e allora sarà
necessario il possesso dello stato di figlio, per provare la filiazione,
ma sorge subito un’altra domanda: come si fa ad accertare il possesso dello
stato di figlio?
Rispondiamo: da una serie di fatti che, tutti insieme, valgano a dimostrare le
relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa
pretende di appartenere.
Questi fatti dovranno essere individuati caso per caso, ma l’art. 237 individua
dei particolari fatti che dovranno comunque ricorrere per riconoscere il
possesso di stato e sono:
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In casi particolarmente sfortunati, però, può mancare sia
l’atto di nascita sia il possesso di stato. In queste ipotesi l’art. 241 dispone
che la prova della filiazione può essere fornita in giudizio con ogni mezzo.
Come abbiamo visto l’atto di nascita o il possesso di stato costiuiscono una
prova sufficiente della filiazione, e abbiamo anche visto che ex art. 238 se
esiste l’atto di nascita nessuno può reclamare una stato diverso.
Tuttavia, come già accennato, lo stesso articolo 238 pone una serie di eccezioni alla regola sulla, potremmo dire, autosufficienza dell’atto di nascita.
La prima fa riferimento all’art. 128, cioè ai casi di matrimonio putativo, la seconda fa riferimento all’art. 234, cioè della nascita del figlio dopo i 300 giorni, la terza concerne il caso previsto dall’art. 244, cioè nelle ipotesi di disconoscimento della paternità e, infine, abbiamo i casi degli articoli 239 e 240.
Analizziamoli separatamente:
L’art. 239 si riferisce al reclamo dello stato di figlio, e ci indica una serie di situazioni particolari, vediamole:
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Sembra evidente che ricorrendo casi del genere il figlio, nonostante quanto risulti dall’atto di nascita, può reclamare uno stato diverso.
Lo stato di figlio può essere ancora reclamato anche da chi è nato nel matrimonio, ma, chissà per quale motivo, fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che ne frattempo sia intervenuta una sentenza di adozione. Ci sono poi ipotesi ancora più particolari dove può essere reclamato lo stato di figlio. Poniamo che vi sia una presunzione di paternità. Qui può accadere che:
a) il figlio si trova a essere in contrasto con questa presunzione; in altre parole secondo la presunzione non sarebbe figlio di quel padre; in tal caso può reclamare il suo stato di figlio, nonostante le risultanze dell’atto di nascita;
b) il figlio si trova, grazie alla presunzione, ad essere riconosciuto tale in base a un’altra presunzione di paternità, ma ritiene, invece, di essere figlio di persona diversa rispetto a quella che risulta dalla presunzione; anche in questo caso può reclamare, nei confronti del vero padre, il suo stato di figlio, nonostante le risultanze dell’atto di nascita.
Se poi il precedente stato di figlio è stato rimosso, tale figlio rimasto “senza stato” può reclamare un diverso stato di figlio.
Fino ad ora ci siamo occupati del reclamo dello stato di figlio, cioè delle ipotesi in cui il figlio chiede di essere riconosciuto come tale verso determinati genitori, nonostante che esista un eventuale atto di nascita che certifichi il contrario.
Ora ci occupiamo dell’ipotesi opposta ex art. 239, cioè del caso in cui si voglia contestare lo stato di figlio e quindi anche le risultanze di un eventuale atto di nascita.
Ciò sarà possibile solo in tre casi:
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