Concorso apparente di norme, il principio di specialità
 
 


L’art. 15 del codice penale pone un importante principio, il principio di specialità che serve a risolvere uno dei casi di concorso apparente di norme; abbiamo il concorso apparente di norme quando sembra che più norme si applichino allo stesso fatto, quando in realtà se ne applica una sola.

Il principio di specialità (insieme a quello gerarchico, a quello cronologico e a quello della competenza) è uno dei mezzi per risolvere tale conflitto.

Riportiamo l’art. 15:

“Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.

L’art. 15 si riferisce alle leggi penali, ma il principio ha portata generale, e fa riferimento al caso in cui tra due leggi penali sussista un rapporto da genere a specie.

Apparentemente, proprio perché regolano la stessa materia, si applicherebbero entrambe, ma sussistendo il rapporto di specialità la legge speciale si applica al posto della legge generale.

Ma quando esiste questo rapporto di specialità?

Abbiamo una legge generale, cioè una legge che si riferisce in astratto a un certo numero di fatti, e poi abbiamo una legge speciale, che si riferisce agli stessi fatti ma, tra questi, ne caratterizza alcuni in ragione di un loro particolare elemento, un elemento specializzante,  che li differenzia dalla generalità degli altri fatti.

Un esempio chiarirà il concetto; immaginiamo che vi sia una norma (penale o amministrativa non importa) che punisca chi aumenti la potenza dei motori delle autovetture private senza l’autorizzazione delle autorità competenti, e ve ne sia un’altra che punisca chi usi la riconfigurazione della centralina elettronica dell’auto per aumentare la potenza dei motori delle autovetture private.

Non ci vuol molto a capire quale sia la norma generale e quale quella speciale; la prima è la generale che fa riferimento a tutti i sistemi di elaborazione dei motori delle autovetture, la seconda è speciale, che si riferisce a un particolare metodo di elaborazione, la riconfigurazione della centralina dell’autovettura.

Come si vede la seconda norma ha un elemento specializzante: aumento potenza motore: generale + riconfigurazione della centralina: elemento speciale.

Dal punto della struttura, quindi, la norma speciale contiene in sé tutti gli elementi della norma speciale più un elemento specializzante, è quindi più vasta della norma generale, ma dal punto di vista della sua applicazione concreta la norma generale si applica a un maggior numero di casi mentre la norma speciale si applica a un numero più ristretto di casi.

Un altro sistema per comprendere se esista il rapporto di specialità sta nella riflessione che  se fosse abrogata la norma speciale, il caso in esso previsto ricadrebbe nella norma generale;

se è abrogata la norma che punisce chi aumenta la potenza delle auto con la riconfigurazione della centralina, il “preparatore” incorrerebbe nella sanzione prevista per chi aumenta la potenza delle auto in un modo qualsiasi.

L’ultimo problema da risolvere è individuare quale sia la stessa materia di cui parla l’art. 15;

pare assodato che stessa materia c’è quando le due norme disciplinano lo stesso fatto concreto (seppure in presenza dell’elemento specializzante), mentre altri autori ritengono che la stessa materia vada individuata in astratto, cioè come identità del bene giuridico protetto, ma tale posizione non trova molti consensi in dottrina.

Non sempre, pur ricorrendone i presupposti, si applica l’art. 15; in effetti lo stesso art. 15 si chiude con l’inciso: salvo che sia diversamente stabilito.

Saranno quindi questi i casi un cui la legge permette di applicare entrambe le norme, sia la speciale sia la generale, dando così vita a un concorso formale di reati rendendo così applicabile entrambe le leggi e le relative pene seppure secondo le regole del concorso formale.