Le deroghe al principio di territorialità 

video, introduzione alla lezione 1

Reati commessi all'estero punibili incondizionatamente.

 

In deroga al principio della territorialità, talvolta sono punibili dallo Stato italiano, e secondo le leggi italiane, reati commessi all'estero.

In alcuni casi, indicati dall'art. 7 c.p. la punibilità è incondizionata, poiché si tratta di reati che offendono beni di particolare importanza e toccano interessi vitali dello Stato (ad esempio, ì delitti contro la perso­nalità dello Stato italiano).

 

Delitti comuni commessi all'estero (artt. 9 e 10 c.p.)

 

Ai sensi dell'art. 9 c.p. il delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano è punibile in Italia e secondo la legge italiana a condizione che:

1) si tratti di delitto;

2)sia punito con la reclusione e non con la sola multa;

3) il reo sia presente nel territorio dello Stato.

 

Occorre, altresì, distinguere tra:

Delitto commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, che è punibile solo se la pena stabilita dalla legge è non inferiore nel minimo a tre anni di reclusio­ne; se invece la pena e inferiore a tre anni occorre anche la richiesta del Ministro di Giustizia, o distanza o la querela della persona offesa;

Delitto commesso a danno delle comunità europee, dì uno Stato estero o di un cittadino straniero, per il quale occorre che l’estradizione non sia stata concessa o non sia stata accettata dallo Stato estero, e che vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia.

Quanto al delitto comune commesso all'estero dallo straniero, ai sensi dell'art. 10 c.p. deve trattarsi di:

a) delitto;

b) punito con la reclusione;

e) il cui autore sia presente nel territorio dello Stato.

 

Occorre, inoltre, distinguere tra:

a) delitto commesso a danno dello Stato o dì un cittadino italiano, per il quale occorre una pena minima non inferiore a un anno di reclusione, la richiesta del Ministro, o la querela o distanza dell'offeso;

b) delitto commesso a danno delle comunità europee, di uno Stato estero o dì un cittadino straniero, per il quale occorre una pena minima non inferiore a ire anni di reclusione, la richiesta del Ministro e la mancata concessione o accettazione dell’estradizione, sia da parte del governo dello Stato in cui il reato fu commesso sia da pane del Governo dello Stato cui appartiene il reo.

 

Delitti politici commessi all'estero e l’estradizione.

 

È punito secondo la legge italiana, su richiesta del Ministro della Giustizia, ed a querela della persona offesa se trattasi di reato non procedibile d'ufficio, il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico, che non rientri tra i delitti contro la per­sonalità dello Stato italiano (già punibili, sia se commessi dal cittadi­no, sia se commessi dallo straniero, in territorio estero, in forza dell'art. 7 comma 1 n. 1 c.p.) (art. 8 comma 1 c.p.).

Per il terzo comma dell'art. 8, «agli effetti detta legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico detto Stato, ovvero un diritto politico del cittadino (c.d. delitto oggettivamente politico). È altresì considerato de­litto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (c.d. delitto soggettivamente politico).

Il concetto di delitto politico rileva anche a fini dell’estradizione e di c.d. diritto d'asilo: l'art. 10 comma 4 Cost. stabilisce, infatti, che :” non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”; l'art. 26 comma 2 Cost. stabilisce, inoltre, che l'estradizione del cittadino non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

In linea di massima, si ritiene che debba considerarsi delitto politi­co quello determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, ossia da impulsi che trascendono la personalità dell'autore, ed attengono all'at­tuazione di idealità o concezioni politiche.

Si distinguono in particolare:

a) delitti soggettivamente politici: sono caratterizzati dal fatto che il colpevole agisce per conseguire fini e scopi che investono la collettività sociale ed incidono sull'esistenza, sulla costituzione, sul funzionamento dello Stato, oppure sono diretti a contrastare o con­solidare idee e tendenze politiche e sociali;

b) delitti oggettivamente politici: essi si caratterizzano unicamente per la natura del bene giuridico offeso (un interesse politico dello Stato, oppure un diritto politico del cittadino).

Problemi particolari si pongono in relazione ai rapporti tra l'art. 8, comma 1, c.p. e gli artt. 10 u.c.  e 26 comma 2 cost. che, rispettivamente, escludono l'estradizione dello straniero e del cittadino per reati politi­ci.

L'estradizione consiste nella consegna di un soggetto da parte dello Stato, nel cui territorio il soggetto si trova, ad un altro Stato, affinché ivi venga sottoposto al giudizio penale (se imputato} o all'esecuzione della pena (se già stato condannato)..

Per l'estradizione passiva, il codice penale (art. 13) pone le seguenti condizioni:

a) il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione deve essere preveduto come reato sia dalla legge italiana che da quella straniera (c.d. requisito della dop­pia incriminabilità);

b) non si deve trattare di reato per il quale le convenzioni internazionali Tacciano espresso divieto di estradizione;

c) l'estradando deve essere straniero; se la domanda di estradizione riguarda, al contra­rio, un cittadino italiano, l'estradizione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalle convenzioni internazionali.

In ogni caso, comunque, l'estradizione non può essere concessa:

a) per reali politici (art. 10 e 26 Cost..), dal novero dei quali è escluso il delitto di genocidio (l. n. 1/1967);

b) per motivi di razza, religione o nazionalità (L. n. 300/1963).

 

Nell’opinione della dottrina più recente ai fini dell’estradizione per reati politici (art. 10 e 26 Cost.) il concetto di delitto politico non coincide con quello delineato dall'art. 8 comma 3 c.p.: la nozione costitu­zionale del delitto politico deve considerarsi autonoma. Ricordiamo i limiti all’estradizione di cui all’art. 698 c.p.p. Per il primo comma dell’art. 698 c.p.p.

Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona”.

 

B) Immunità derivanti dal diritto internazionale

Tali immunità trovano generale fondamento nel diritto internazio­nale, hanno carattere personale, e sono giustificate da ragioni di opportunità politica; tra esse, per il loro rilievo, occorre ricordare quelle ri­guardanti:

— i Capi di Stato esteri ed i Reggenti;

— i Capi di governo ed i Ministri di Stati esteri;

— gli agenti diplomatici esteri;

i consoli, i vice consoli e gli agenti consolari;

— i membri del Parlamento Europeo;

— il Sommo Pontefice.

Occorre tener presente che un soggetto, pur beneficiario di una del le indicate immunità di diritto internazionale, può ben esser considerato penalmente responsabile delle azioni compiute secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza.