L'efficacia della legge penale nello spazio 
video, introduzione alla lezione 1


La nozione di territorio dello Stato. Il locus commissi delicti.

L'efficacia della legge penale incontra limiti (oltre che in relazione al tempo ed alle persone) anche in relazione allo spazio.

L'art. 6, co. 1, c.p., accoglie il c.d. principio di territorialità, stabi­lendo che: “chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è puni­to secondo la legge italiana”.

La portata del principio di territorialità è chiarita dall'art. 4 c.p., che definisce la nozione di territorio dello Stato; in particolare, ai sensi dell'art. 4 cpv., c.p., fanno parte del territorio dello Stato:

il territorio della Repubblica;

il territorio delle colonie (attualmente inesistenti);

ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato, e cioè le navi e gli aeromobili italiani ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, per il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera.

Il primo comma dell'alt. 4 c.p. fornisce, invece, la nozione di cittadi­no italiano.

L'art. 6, co. 2, c.p., stabilisce che: “II reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o omissione”.

Il legislatore accoglie, pertanto, il criterio dell'ubiquità, secondo il quale un reato si considera commesso nel territorio italiano quando la condotta è ivi realizzata in tutto o in parte, oppure si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Il principio generale è quindi che lo Stato persegue solo il reati commessi sul suo territorio, criterio logico perché è su questo che lo Stato ha sovranità. In certi casi, però, si deroga a detto principio, vediamoli.