La norma penale in bianco
video, introduzione alla lezione 1


Come abbiamo visto l’art. 25 della Costituzione pone una riserva di legge assoluta in materia penale, e di conseguenza i regolamenti non possono integrare il precetto penale; esistono, tuttavia, norme penali che stabiliscono la sanzione in violazione di un precetto che però è contenuto in una fonte o in un atto diverso dalla legge penale. Queste norme sono dette “norme penali in bianco”.

Queste norme penali in bianco, però, non violano la Costituzione quando il precetto contenuto nella fonte diversa dalla legge sia già esistente e ben definito.

Il rinvio alla fonte diversa, in questi casi si risolve in una tecnica di economia legislativa; in altre parole piuttosto che riscrivere il precetto nella norma penale, si preferisce rinviare a un altro atto dove il precetto è ben determinato.

Diverso sarebbe il caso se il precetto facesse riferimento a un regolamento non ancora emanato, dove sarebbe evidente il contrasto con l’art. 25 della Costituzione.

Se guardiamo però le ipotesi di norme penali in bianco si nota che in gran parte dei casi riguardano situazioni in cui non si è ottemperato a ordini o richieste di autorità amministrative o giudiziarie, come ad es. l’art. 329 c.p. che punisce il rifiuto o il ritardo di obbedienza da parte di un militare o di un agente della forza pubblica di fronte a una richiesta di un’autorità competente o l’art. 650 c.p.

Si tratta d’ipotesi in cui, ovviamente, l’ordine non è ancora specificato ma quando lo sarà integrerà il precetto penale e se successivamente non sarà osservato scatterà la sanzione penale.

In questi casi ben difficilmente potranno porsi problemi d’incostituzionalità della norma penale in bianco, tutt’al più un ordine o una richiesta generica produrrebbe problemi per la determinatezza della fattispecie penale che è stata intergrata dall’ordine o dalla richiesta, poiché la genericità di questa mette in crisi, nel caso concreto, il principio di tassatività e determinatezza della norma penale.