La riserva di codice
video, introduzione alla lezione 1


Il nuovo articolo 3-bis del codice penale, grazie all’art. 1 d.lgs. 21/2018, ha introdotto un nuovo principio nel nostro diritto penale, quello della riserva di codice. Questo articolo  rubricato “Principio della riserva di codice” dispone che le “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.

Chiaro l’intento del legislatore, razionalizzare il diritto penale facendo entrare ( o rientrare) nel codice penale le disposizioni di legge che prevedono reati e che abbiano oggetto beni di rilevanza costituzionale oppure inserendo le nuove disposizioni penali all’interno di leggi che disciplinano in modo organico la materia.

Niente più interventi “estemporanei” in materia penale, potremmo dire, perché inserendo il nuovo reato nel codice penale si è costretti a collocarlo nel libro e nel titolo più appropriato, così da meglio definirne le caratteristiche, d’altro canto inserendo la nuova disposizione penale in leggi che regolano organicamente la materia si può fornire ai consociati una migliore conoscenza della materia, senza essere costretti a difficili ricerche e essere esposti al rischio di ignoranza della legge penale.

Il tentativo è quindi quello di razionalizzare e rendere più semplice la conoscenza del diritto penale, come si legge nella legge delega (ex art. 1, comma 85, lett. q) l. 23 giugno 2017, n. 103) che ha permesso al governo di approvare il d.lgs. 21\2018; si noti poi come nella delega si è specificato le norme che devono essere inserite nel codice penale devono avere ad oggetto beni di rilevanza costituzionale, specificando, anche se con un elenco non tassativo, quali siano questi beni.

Dispone la legge delega che: “l’attuazione, sia pure tendenziale, del principio della  riserva di codice nella materia penale, al fine di  una  migliore  conoscenza dei precetti  e  delle  sanzioni  e  quindi  dell'effettività  della funzione rieducativa della pena, presupposto  indispensabile  perché l'intero  ordinamento  penitenziario  sia  pienamente   conforme   ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel  codice  penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni  di  legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni  di  rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona  umana,  e  tra questi il principio di  uguaglianza,  di  non  discriminazione  e  di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento  a  fini  di  profitto della  persona  medesima,  e  i  beni  della  salute,  individuale  e collettiva, della sicurezza pubblica e  dell'ordine  pubblico,  della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità  del  territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato”.

La riserva di codice, però, non funziona solo per il futuro, ma ha funzionato anche per il passato; in altre parole con il citato decreto legislativo sono stati immessi nella parte speciale del codice penale diverse norme penali che erano sparse nel corpo normativo italiano.

Si tratta di una sorta di “copia e incolla” delle disposizioni penali già esistenti all’interno del codice penale, e quindi potrebbe sembrare un’operazione totalmente neutra, e in effetti le norme penali spostate nel codice penale sono state trasposte in maniera del tutto o quasi integrale.

Ma c’è da considerate che inserendo dette norme penali all’interno del codice, queste entrano a far parte di un sistema, il codice penale appunto, che come tutti i codici ha sua razionalità e un suo ordine.

Di conseguenza inserire una vecchia disposizione penale all’interno della parte speciale del codice comporta che si è fatta una scelta circa il bene giudico che offende, metterla dopo altre figure di reato all’interno dello stesso capo del codice o anche titolo o libro, indica un’affinità con la altre figure di reato già esistenti e ciò comporterà effetti sulla loro interpretazione, visto che è stato lo stesso legislatore a fare tale scelta.

Quindi pensare che si tratti di una semplice trasposizione di norme penali già esistenti e che in fondo non è cambiato nulla, se non una maggiore facilità nella conoscenza di dette norme, significa dimenticarsi cosa sia un codice, che non è una raccolta di leggi, ma un sistema organico, sintetico, razionale e non contraddittorio di norme, dove le une hanno influenza sulle altre.