Matrimonio putativo

Nozione
(art. 128 c.c.)

il matrimonio putativo si ha quando questo è invalido, ma è stato comunque contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi

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L’art. 128 c.c. è rubricato “ matrimonio putativo”; sappiamo cosa vuol dire  putativo, cioè qualcosa che è presunto tale, pur non essendolo realmente, ad es. il padre putativo, cioè colui che crede di essere il padre, ma non lo è, oppure il reato putativo, che si ha quando qualcuno crede di aver commesso un reato, quando la sua azione è lecita.
Il matrimonio putativo, quindi rappresenta la situazione di chi credeva o supponeva di essere regolarmente sposato, ma, poi, il suo matrimonio è stato dichiarato nullo, ma non solo; per aversi matrimonio putativo non basta che questo sia stato dichiarato nullo, o annullato con sentenza costitutiva, ma è anche necessario che sia stato contratto in buona fede dai coniugi.

In realtà la situazione delineata dall’art. 128 sul matrimonio putativo è più complessa, vediamola:

·         matrimonio nullo ma contratto in buona fede da entrambi i coniugi; questa è l’ipotesi tipica di matrimonio putativo, entrambi i coniugi credevano di contrarre un matrimonio valido ma poi se lo sono visto annullare;

·         matrimonio nullo dove un solo coniuge era in buona fede, mentre l’altro sapeva della causa di nullità del matrimonio;

·         matrimonio nullo dove entrambi i coniugi erano in mala fede, cioè entrambi i coniugi sapevano della causa di nullità; in questo caso il matrimonio non è certo putativo, perché c’era la consapevolezza della sua invalidità;

·         il matrimonio è stato dichiarato nullo perché il consenso dei coniugi è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Abbiamo appena visto che il codice considera tutte le ipotesi di invalidità del matrimonio come casi di nullità. Applicando i principi già visti in tema di nullità, l'annullamento del matrimonio, inteso come dichiarazione di nullità, dovrebbe avere efficacia retroattiva.
Non sfuggono, però, le conseguenze dell'applicazione di tale principio, soprattutto per i figli, e proprio per evitare queste e altre conseguenze che l'articolo 128, disciplina le conseguenze dell’invalidità del matrimonio, attenuandole o aggravandole secondo lo stato di buona o mala fede di uno o entrambi i coniugi.
Partiamo dagli effetti del matrimonio putativo riguardo ai figli della coppia; in proposito il secondo comma dell’art. 128, modificato dal d.lgs. 154\2013 dispone che: ” : “ Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli”. Tutti i figli, ma con l’eccezione che vedremo poi, sono salvaguardati in merito alle conseguenze della dichiarazione di nullità del matrimonio, per loro il matrimonio nullo produce gli effetti di un matrimonio valido. 
Ora però occupiamoci delle conseguenze relative allo stato di buona o male fede dei coniugi.

1.       Se entrambi i coniugi erano in buona fede, o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, il matrimonio si considera valido fino la pronuncia la sentenza di annullamento che, quindi, in questo caso non avrà efficacia retroattiva.

2.       Se solo un coniuge era in buona fede, o solo per lui il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi gli effetti del matrimonio putativo si producono solo riguardo a lui e ai figli.

3.       Se entrambi i coniugi erano in mala fede, gli effetti del matrimonio valido si producono solo rispetto ai figli salvo che nullità sia dovuta a incesto (art. 128 comma 4).

La buona fede si presume e basta che sussista al momento della celebrazione del matrimonio.  Il coniuge in buona fede può avere anche diritto a somme periodiche di denaro a carico dell’altro per un periodo di tre anni (art. 129). Oltre a tale onere, il coniuge in mala fede sarà tenuto a corrispondere un’indennità all'altro, obbligo cui sarà tenuto anche il terzo cui sia imputabile la nullità del matrimonio (art. 129 bis).
Torniamo però al discorso dei figli; abbiamo visto nel caso 3. che se entrambi i coniugi erano in mala fede, gli effetti si producono solo nei confronti dei figli, salvo in caso di incesto.
Abbiamo visto, però, che come regola generale la nullità del matrimonio non può pregiudicare i diritti dei figli, e quindi tale richiamo operato dal comma 4 dell’art. 128 potrebbe anche considerarsi superfluo.
Una deroga al principio espresso dal secondo comma dell’art. 128 secondo comma, la troviamo, invece proprio nel caso che stiamo commentando.
In base al principio del comma 2 dell’art. 128 e in base alla regola dell’art. 128 comma 4 gli effetti del matrimonio si producono comunque rispetto ai figli, anche se poi è stato annullato quando entrambi i coniugi erano in mala fede, ma con l’eccezione dei figli nati in seguito a un matrimonio annullato per incesto, che, evidentemente, non hanno diritto agli effetti di cui stiamo parlando.
Di conseguenza possiamo trarre la regola che gli effetti del matrimonio valido si producono comunque rispetto ai figli, quando il matrimonio è stato poi dichiarato nullo, salvo che si tratti di figli che sono nati in matrimonio annullato per incesto quando entrambi i coniugi erano in mala fede.
Non è ben chiaro il motivo di questa disparità di trattamento, che non può essere certamente imputata ai figli incestuosi, ma fortunatamente il nuovo articolo 251, modificato dal d.lgs. 154\2013, e espressamente richiamato dall’art. 128 comma 5 prevede la possibilità del riconoscimento del figlio nato da queste relazioni, in modo che questo non abbia a subire pregiudizio da tali situazioni.

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