Matrimonio putativo
Abbiamo visto che il codice considera tutte le ipotesi di invalidità del
matrimonio come casi di nullità. Applicando i principi già visti in tema di
nullità, l'annullamento del matrimonio dovrebbe avere efficacia retroattiva.
Non
sfuggono, però, le conseguenze dell'applicazione di tale principio.
I figli, ad
esempio, non dovrebbero essere considerati legittimi e il coniuge minacciato non
potrebbe beneficiare degli eventuali effetti favorevoli del suo matrimonio.
E proprio per evitare queste ed altre conseguenze che l'articolo 128 , stabilisce:
1. Se entrambi i coniugi erano in buona fede il matrimonio si considera valido fino la pronuncia la sentenza di annullamento che, quindi, in questo caso non avrà efficacia retroattiva.
2. Se solo un coniuge era in buona fede gli effetti del matrimonio putativo si producono solo riguardo a lui e ai figli.
3. Se entrambi i coniugi erano in mala fede gli effetti del matrimonio valido si producono solo rispetto ai figli che, quindi, saranno considerati in ogni caso legittimi.
La buona fede si presume e basta che sussista al momento della celebrazione del matrimonio. Il coniuge in mala fede sarà tenuto a corrispondere una indennità all'altro, obbligo cui sarà tenuto anche il terzo cui sia imputabile la nullità del matrimonio (art. 129 bis c.c.).
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