La nullità della citazione.
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In questo filmato si analizzano gli aspetti più importanti relativi alla nullità della citazione, disciplinati dall'articolo 164 del codice di procedura civile.
È essenziale rendersi conto della differenza che c'è tra i vizi della vocatio
in ius e quelli della edictio actionis.
Bisogna infatti considerare che i vizi della prima categoria sono molto meno
gravi, perché suscettibili di essere sanati con efficacia retroattiva.
Ben più grave è la situazione relativa ai vizi della edictio actionis, dove
anche un eventuale integrazione o rinnovazione della domanda, non avrà mai
efficacia retroattiva, perché lo stesso vizio è di tale gravità che non permette
al convenuto di individuare la ragione stessa della chiamata da parte
dell'attore.
Ricordiamo, infine, che la disciplina della nullità della citazione si applica
anche nel caso in cui il processo inizi con ricorso, come accade nel caso del
rito del lavoro; ancora la disciplina dell'articolo 164 si applica pure in
ipotesi di nullità della comparsa di risposta.
È chiaro, però, che in entrambi i casi i vizi saranno prevalentemente o esclusivamente relativi alla edictio actionis, per il semplice motivo che nei due casi precedenti la vocatio in ius o manca del tutto, oppure è ridotta al minimo.
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Nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. |
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