|
nozione |
gli interessi sono i frutti civili delle obbligazioni
pecuniarie |
Secondo l'articolo 1282 c.c. primo comma
|
i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente |
Come si vede gli interessi vengono considerati come frutti civili del danaro, ed è proprio per questo motivo che per prodursi sono necessarie le tre condizioni indicate dall'articolo 1282, e precisamente
credito avente ad oggetto una somma di danaro;
credito liquido, cioè esattamente determinato del suo ammontare;
credito esigibile, non sottoposto, quindi, a termine o a condizione.
Spostando la nostra attenzione sulla struttura degli interessi
vediamo che questi, oltre a scaturire da crediti aventi le caratteristiche sopra
indicate, rappresentano sempre una percentuale della somma indicata del capitale
da versarsi periodicamente, e di natura accessoria al capitale.
Possiamo quindi
ritenere che gli interessi hanno natura:
percentuale
periodica
accessoria
pecuniaria
Stabilite le caratteristiche dell'obbligazione degli interessi, distinguiamone i diversi tipi in relazione alle fonti che li producono.
|
interessi legali |
sono previsti dall'articolo 1282 c.c. secondo una
percentuale del capitale, detto saggio, indicato dal codice civile. La determinazione di un tasso d'interesse superiore a quella legale deve risultare per iscritto |
|
interessi convenzionali |
sono previsti dalla libera volontà delle parti |
|
interessi usurari |
sono gli interessi il cui saggio superi una percentuale, l'ultima di un quarto ex d.l. 70/2011, cui si aggiungono altri quattro ulteriori punti percentuali, stabilita dalla legge rispetto agli interessi medi effettivi praticati dalle banche ed intermediari finanziari( Tasso Effettivo Globale Medio ,TEGM). In pratica per il calcolo di tali interessi bisognerà aggiungere al TEGM un quarto più altri ulteriori quattro punti. In ogni caso, però, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. La clausola che appone interessi usurari è nulla, e non saranno dovuti nemmeno gli interessi legali (art. 1815 c.c.) |
|
interessi moratori |
sono dovuti in conseguenza al ritardo nell'adempimento. Hanno natura risarcitoria |
|
interessi corrispettivi |
sono dovuti a compenso del godimento del danaro altrui |
Abbiamo visto che gli interessi costituiscono obbligazione accessoria
rispetto a quella che ha per oggetto il capitale rappresentato, ovviamente, da
una somma di denaro.
Di conseguenza il capitale, se ricorrono le condizioni sopra indicate, produce
interessi, ma gli interessi non producono a loro volta interessi, non possono
cioè entrare a far parte del capitale e fornire una nuova base di calcolo per
nuovi interessi.
A volte però accade che gli interessi producano, a loro volta, nuovi interessi e questo fenomeno è detto " anatocismo " che possiamo quindi ritenere come l'ipotesi in cui
|
gli interessi entrano far parte del capitale affinché producono a loro volta nuovi interessi insieme al capitale originario |
Il fenomeno dell'anatocismo non si produce normalmente, ma solo in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 1283 c.c. secondo cui gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi:
quando il pagamento dell'interesse sia stato richiesto con apposita domanda giudiziale;
quando vi sia stata apposita convenzione tra le parti.
|
|
![]()