Obbligazioni divisibili e indivisibili

 

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obbligazioni divisibili
(art. 1314 c.c.)

l'obbligazione è divisibile, in ipotesi di pluralità di creditori o di debitori e in assenza di solidarietà,
quando è possibile l'adempimento parziale


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Sulla natura della divisibilità della obbligazione vi sono non pochi contrasti in dottrina.
Secondo alcuni autori la divisibilità andrebbe riferita alla prestazione mentre, secondo altra dottrina, all'oggetto della prestazione identificato con la cosa o il fatto dovuti individuati come risultato della prestazione.

Rimandando ad un maggiore approfondimento le questioni sopra accennate, possiamo sicuramente ritenere che l'obbligazione è divisibile quando è possibile l'adempimento parziale, quando, cioè, i più debitori possono adempiere in parti e non necessariamente per l'intero, come invece accade nelle obbligazioni solidali o indivisibili.

ma quando è possibile l'adempimento parziale?

Evidentemente quando "la cosa o il fatto" dovuti possono essere divisi idealmente in  parti e la parte non altro che una frazione che abbia proporzionalmente il valore del tutto;

È certo che non vi sarà "parte" quando non sarà possibile questa divisione ideale.  Se, ad esempio, si pattuisce di consegnare un cavallo vivo, questo non potrà materialmente essere consegnato in parti, poiché questa "parte" non avrà mai proporzionalmente il valore del tutto.

Ma è anche vero che i soggetti dell'obbligazione (e si ricordi che parliamo sempre di una pluralità di debitori e\o di creditori)  possono stabilire che una obbligazione per sua natura divisibile sia considerata indivisibile. Ed allora comprendiamo in pieno il dettato dell'art. 1316 c.c. secondo cui:

obbligazioni invisibili
(art. 1316 c.c.)

L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti

Si parla, quindi, di indivisibilità assoluta o relativa.
L'indivisibilità assoluta, si verifica  quando la prestazione ha per oggetto una cosa invisibile per natura o un fatto che non ammette esecuzione parziale.
L'indivisibilità relativa, invece, si ha quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto naturalmente divisibile, ma che le parti hanno deciso di considerarlo indivisibile.

Ma come si adempie una obbligazione indivisibile?

Ci risponde l'art. 1317 c.c. secondo cui le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme sulle obbligazioni solidali, in quanto applicabili.

In altre parole il creditore potrà chiedere a uno qualsiasi dei debitori la prestazione (il famoso cavallo vivo).

L'art. 1317 contiene una salvezza poiché si riferisce alle norme sulla solidarietà "in quanto applicabili" .
Questo perché solidarietà e indivisibilità non sono la stessa cosa;
la prima è mezzo per rafforzare il diritto del creditore nella sua attuazione, mentre la seconda è un modo di essere della obbligazione.  Ed infatti, il successivo articolo 1318 dispone che l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o del creditore, ed, in effetti, se  il debitore in solido ex art. 1295 c.c., poi defunto, doveva  una somma di denaro lasciando due eredi ognuno dovrà pagare la sua parte, ma se doveva consegnare un cavallo vivo, gli eredi non potranno certo consegnare mezzo cavallo per uno invocando l'art. 1295.

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