Patti successori

 

 

nozione
(art.
458 c.c.)

sono le convenzioni stipulate tra due o più soggetti con cui si di dispone della propria successione, o i patti con cui un futuro erede o legatario dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi

Come si vede dalla nozione per patti successori possiamo indicare genericamente tutte quelle convenzioni in base alle quali si dispone di diritti derivanti da future successioni; avendo chiarito questo concetto, ci chiediamo se sia possibile disporre dei diritti relativi ad una futura successione, se, in altre parole, sono ammissibili i patti successori.

Potremmo pensare, infatti, che se prima della morte il futuro chiamato all'eredità non ha alcun diritto sul patrimonio del defunto, nulla gli vieterebbe di stipulare un accordo con lui quando era ancora in vita.

A guardare bene, però, una tale situazione creerebbe non pochi problemi, sia perché si tratterebbe di accordi che diverrebbero efficaci dopo la morte di uno dei contraenti, sia perché il de cuius perderebbe quella libertà di testare che la legge riconosce ad ognuno sino al momento della morte.

per questi motivi l'articolo 458 del codice civile stabilisce la nullità dei patti successori

I patti successori possono essere di tre categorie:

  1. Patti istitutivi quando per contratto ci si impegna a disporre del proprio patrimonio dopo la morte a favore di una determinata persona (esempio: mi accordo con Tizio a lasciargli la mia eredità)
  2. Patti dispositivi quando si dispone di diritti che possono pervenire al soggetto da una futura successione (esempio: mi accordo con Tizio a vendergli l'eredità che mi perverrà quando sarà morta mia nonna)
  3. Patti rinunciativi quando si rinuncia a successioni non ancora aperte (esempio: mi accordo con Tizio a rinunciare alla eredità di mia nonna prima ancora che essa sia morta).

Sono vietate anche le donazioni mortis causa, cioè le donazioni in cui la morte costituisce la causa dell'attribuzione. Proprio riguardo a queste donazioni si pongono i problemi per verificare se, pur essendo qualificate donazioni, violano il divieto dei patti successori.

Si sono distinte diverse ipotesi, vediamole:

Donazione mortis causa subordinata alla condizione sospensiva della premorienza del donante (se morirò prima di te questa casa sarà tua); questa ipotesi è molto controversa.
Si ritiene, infatti, la donazione valida se fatta contrattualmente, e ciò perché l'avverarsi della condizione con efficacia retroattiva renderebbe l'atto stipulato e inter vivos e non mortis causa. Altri autori, invece, ritengono nulla la donazione perché violerebbe in ogni caso il divieto di patti successori. È valida, invece, una donazione di tale specie se sottoposta a condizione risolutiva ( ti dono la mia casa, ma se morirai prima di me questa casa rientrerà del mio patrimonio).

Si ritengono validi i contratti con i quali si dispone del diritto di usufrutto a far tempo dalla morte del soggetto titolare ed, ancora, si ritiene valido il vitalizio con il quale genitore dispone dei propri beni a favore di un figlio che si obblighi a corrispondere ai suoi fratelli una somma di denaro al momento dell'apertura della successione in sostituzione della loro quota di legittima.

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