Patto di famiglia

 

Video, patto di famiglia

nozione
(art. 768 bis c.c.)

è un contratto che realizza un patto successorio lecito stipulato tra un imprenditore, da un lato, e i suoi discendenti, il coniuge e gli altri legittimari, dall'altro, con il quale lo stesso imprenditore trasferisce in vita l'azienda a uno o più suoi discendenti senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, dopo la morte dell'imprenditore,
rimettere in discussione il patto chiedendo la collazione o la riduzione delle disposizione testamentarie

Nella nostra nozione abbiamo sintetizzato l'essenza del patto di famiglia; ci siamo riferiti all'imprenditore che stipula il patto, ma in realtà, il patto può essere stipulato anche da chi è titolare di partecipazioni sociali; riferiamoci, però, al solo imprenditore per non complicare troppo il discorso.
Prima di entrare in dettagli tecnici, chiediamoci come mai il legislatore ha deciso di introdurre tale patto, quale lo scopo che si è voluto realizzare.

Sappiamo che i patti successori sono vietati (art. 458 c.c.), e ciò sul, discutibile, presupposto che con tali patti si vincolerebbe la volontà di un probabile testatore che deve comunque rimanere libera sino all'ultimo secondo di vita; è noto, infatti, che il testamento è un atto sempre revocabile (art. 587 c.c.), e quindi non ci si può certo impegnare per una situazione giuridica che prevede l'assoluta libertà del testatore.

Certo è, però, che alcune situazioni pratiche potrebbero rendere certamente utile un patto successorio;
pensiamo, infatti, all'ipotesi del povero vecchietto con una casa di proprietà, ma senza molti mezzi, che si accorda con un'altra persona in questi termini: "quando morirò ti lascerò in eredità la mia casa, e fino a quel giorno tu mi darai 400 euro al mese".
Si tratta di un patto istitutivo, che è nullo, ma è anche vero che il povero vecchietto avrebbe avuto una somma per integrare la misera pensione sociale che gli passa lo Stato italiano.

Vi potrebbe essere, però, un'altra situazione: un imprenditore ha più figli, alcuni seri e lavoratori, e altri più allegri, e sa che quando morirà, la sua impresa, frutto di tante fatiche e che magari aveva ricevuto dal padre, andrà a tutti i suoi figli, e, per contrasti e litigi tra i figli seri e quelli allegri, quasi sicuramente prenderà la strada del fallimento.
Potrebbe, per rimediare alla situazione, effettuare delle donazioni in vita a tutti i figli, dando, per es. un paio di appartamenti ai figli allegri, e l'azienda a quelli seri, ma sappiamo che queste operazioni sono pericolose, sia perché in caso di divisione dell'eredità, sarà necessario procedere alla collazione, sia perché poterebbe ledere le quote che spettano ai legittimari.

Proprio per venire incontro a questa necessità, ma non ad altre, il legislatore ha previsto il patto di famiglia, che è in pratica un patto successorio lecito, e ciò lo capiamo dal nuovo testo dell'art. 458 c.c. che esordisce con un "Fatto salvo da quanto da quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti".

Avendo capito perché si fa il patto di famiglia, dobbiamo anche vedere a quali condizioni questo può essere valido.
 

forma del contratto

atto pubblico a pena di nullità

parti contrattuali

imprenditore (o titolare di quote sociali)

da un lato

uno o più discendenti dell'imprenditore

e da un lato ancora

il coniuge dell'imprenditore e tutti coloro che sarebbero legittimari al momento in cui è stato stipulato il patto

Si tratta quindi di un contratto plurilaterale, volto a provocare un consenso completo con tutti i futuri eredi dell'imprenditore ( o del titolare di quote sociali).
Dobbiamo, però, considerare, che non sarebbe giusto un patto di famiglia, che desse tutto ad alcuni figli dell'imprenditore, e praticamente niente agli altri potenziali eredi e legittimari, ed è per questo motivo, che l'imprenditore nello stipulare  un tal patto, deve salvaguardare anche le posizioni di questi ultimi;
il coniuge e i futuri legittimari, infatti, se non vi hanno rinunziato, devono ricevere dagli assegnatari (cioè i figli che hanno ricevuto l'azienda), una somma di denaro (o dei beni in natura) che corrisponda alle quote che a loro spetterebbero ex art. 536 e ss. c.c., cioè le quote che gli spetterebbero in quanto legittimari.
Questi beni sono loro assegnati come quota di legittima, cioè come quella quota che a loro spetterebbe come legittimari, e ciò per tacitare da subito possibili future contestazioni, tanto che una volta stipulato il contratto, le assegnazioni ricevute non possono essere oggetto di collazione o riduzione.

Potrebbe accadere che gli altri assegnatari si rifiutino di ricevere subito i beni o il danaro  che loro spetta, ma in tal caso l'art. 768 quater c.c. dispone che l'assegnazione può essere effettuata anche con un successivo contratto, ma collegato al primo, sempre che partecipino gli stessi che hanno partecipato al primo, o coloro che li hanno sostituiti.

Andiamo ora a verificare dal punto di vista della validità, cosa accade se non si seguono le prescrizioni cui ci siamo riferiti

Sappiamo della nullità dell'atto se non è stipulato per atto pubblico, ma potrebbe accadere che all'atto stesso non partecipino tutti coloro che ne hanno diritto ex art. 768 quater; vediamo le conseguenze.

mancata partecipazione alla stipula del contratto del coniuge e\o dei legittimari

se gli assegnatari non liquidano loro le somme che gli spettano il patto è annullabile entro un anno dall'apertura della successione

vizi del consenso

è possibile chiedere l'annullamento del patto entro un anno dalla sua stipula

Si nota subito che il termine per chiedere l'annullamento del patto è di un solo anno, e non di cinque, come accade di regola, ma ciò che più conta è che la mancata partecipazione del coniuge e dei legittimari non comporta la nullità del patto, ma la conseguenza meno grave della annullabilità, conseguenza comunque evitabile con la corresponsione a tali soggetti di quanto gli spetta.

Ricordiamo, infine, che il patto può essere sciolto o modificato dagli stessi che l'hanno stipulato, o mediante un nuovo contratto, o con un recesso, solo, però, se previsto nel patto e certificato da un notaio (art. 768 septies c.c.).  

Le eventuali controversie che scaturiscono dal patto, non possono essere decise dal tribunale, ma da organismi di conciliazione (art. 768 octies c.c.).
Ci si potrebbe chiedere perché le controversie non debbano essere decise dal tribunale, in fondo si tratta pur sempre di contratto; la risposta è più empirica che giuridica.
È noto infatti che le cause ereditarie, come sarebbe in sostanza questa, durano talmente tanto tempo, che spesso gli stessi eredi che l'avevano instaurata muoiono prima della sentenza. Affidando la cosa a detti organismi di conciliazione si tenta di rendere più rapida la tutela.

 

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