Permuta

definizione
art. 1552 c.c.
la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro

È un contratto usato di rado nella pratica commerciale.
L'elemento caratteristico della permuta è che manca nello scambio il denaro come misura del valore del bene acquistato; i beni scambiati sono l'uno misura del valore dell'altro.
Per queste affinità con la vendita il codice  avvicina la disciplina della permuta a quella della vendita stabilendo che:

anche il permutante può subire l'evizione e ha se non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno (art. 1553 c.c.)
le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili

Per quanto concerne le spese, queste, a differenza di quanto accade per la vendita, sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali(art. 1554 c.c.).
 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione