Prima udienza di comparizione e trattazione
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La prima udienza di comparizione trattazione, costituisce il cuore del
processo.
Sappiamo infatti il processo civile si compone di tre fasi fondamentali, la fase
dell'introduzione, che va dalla notifica della citazione alla nomina del giudice
istruttore, la fase della trattazione, che giunge fino all'udienza della
precisazione delle conclusioni, la fase della decisione, che è il punto di
arrivo di tutto il procedimento.
La prima udienza di comparizione e trattazione, disciplinata dall'articolo 183,
è stata profondamente innovata rispetto al passato, poiché è scomparsa la
distinzione tra prima udienza di comparizione, ex articolo 180, e prima udienza
di trattazione, ex articolo 183.
Ormai gran parte delle attività relative alla trattazione si svolgono in questa
unica udienza, che la riforma ha voluto come essenziale.
In realtà grazie a questo nuovo articolo 183 sono state accorpate in un'unica
udienza, attività che prima si svolgevano in quattro udienze.
Ricordiamo i tratti essenziali dell'articolo 183:
1.decadenza del convenuto: il convenuto deve costituirsi almeno 20
giorni prima di questa udienza, pena l'impossibilità di proporre domande
riconvenzionali, chiamare terzi in causa, proporre accertamenti incidentali,
sollevare tutte le eccezioni di ditte di merito non rilevabili d'ufficio.
2.indicazione dei mezzi di prova: fino a questa udienza è sempre possibile indicare mezzi di prova, sia documentali, che costituende. Potrebbe addirittura accadere che il giudice ammetta direttamente in udienza i mezzi di prova proposti.
3.possibilità per le parti di precisare e modificare le domande eccezioni
già proposte, senza autorizzazione da parte del giudice.
4. possibilità per le parti di chiedere la trattazione scritta.
È importante sottolineare che dopo lo svolgimento di detta udienza, con
l'eventuale appendice scritta, non sarà più possibile per le parti indicare
fatti nuovi o proporre nuovi mezzi di prova.
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Prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. |
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