Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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errore vizio

Questo è il vero errore vizio della volontà consistente in una falsa rappresentazione della realtà;
si distingue dall'errore ostativo perché in quel caso, cioè nell'errore ostativo, non vi è stata alcuna falsa rappresentazione della realtà, ma un lapsus che ha fatto dichiarare ciò che non si voleva. L'errore vizio si distingue in: 1) errore di fatto: quando cade su una circostanza materiale del negozio (casi 1,2,3 dell'articolo 1429 c.c.); 2) errore di diritto: consiste nell’ignoranza o falsa conoscenza circa l'esistenza o l'interpretazione di una norma  di legge.
Per sgombrare il campo da equivoci in merito all'errore di diritto, puntualizziamo subito che non si può invocare l'errore di diritto come scusa per non osservare una norma di legge; non si potrà certo chiedere di non rispettare un contratto, ad es. di compravendita, sostenendo di non sapere che i contratti devono essere osservati; ma se ho concluso un contratto di compravendita di un fondo credendo erroneamente che fosse edificabile, potrò invocare l'errore di diritto per chiederne l'annullamento sempreché il mio errore sia riconoscibile dall'altro contraente e sia stato la ragione unica o principale del contratto. Ciò specificato, possiamo finalmente fornire la nozione dell’errore vizio.

Abbiamo già visto che conseguenza dell'errore sarà l'annullabilità del negozio giuridico. Sarebbe, però, ingiusto far dipendere l'annullabilità del negozio da ogni e qualsiasi errore in cui sia caduto il dichiarante. È necessario, infatti, per un'elementare esigenza di certezza nel traffico giuridico che l'errore per essere causa d'invalidità, debba avere due caratteristiche ben precise: deve essere essenziale e riconoscibile. Vediamo quando l’errore è essenziale:

Le ipotesi riportate devono essere ulteriormente specificate.
Esempio di errore sulla natura del contratto: credo di dare in comodato mentre il contratto è di locazione.
Esempio di errore sull'oggetto del contratto: credo di acquistare vino mentre ho acquistato aceto. L’errore che cade sull’identità dell’oggetto non è dissimile da quella relativa all'errore sull'oggetto di cui abbiamo parlato prima. Possiamo pensare, ad esempio, all’errore relativo a un fondo rustico. Invece di acquistare il fondo di Tizio acquisto quello di Caio. L’errore che cade sulla qualità dell’oggetto si differenzia da quello dell'errore sull'oggetto di cui abbiamo detto prima. Qui, infatti, non si confonde un oggetto con un altro, ma il consenso cade proprio sull'oggetto voluto, solo che ci si aspettava che quest’oggetto avesse delle qualità che, in realtà, non possiede. Pensiamo all'ipotesi che mi decida ad acquistare un televisore che permetta il collegamento satellitare, caratteristica che in realtà manca. Opportunamente la legge disporne che per la rilevanza di tale errore è anche necessario che la qualità da me richiesta sia in genere determinante del consenso oppure rilevante per le circostanze in cui si è svolto il contratto. Non è rilevante, invece, l'errore sul valore.
Per l’errore che cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, il riferimento è per i contratti intuitus personae, quei negozi, cioè, dove è determinante la persona dell'altro contraente, come il mandato; ma il riferimento è anche ad altri negozi giuridici dove l'identità o le qualità della persona sono essenziali; pensiamo ai negozi di diritto familiare, come il riconoscimento dei figli o il matrimonio.
Non è essenziale l'errore sui motivi come nel caso di chi acquista un appartamento in una città credendo di dovervi lavorare mentre ottiene il lavoro in un altro luogo. In certi casi, tuttavia, l'errore sui motivi è determinante, come nella donazione (art. 787 c.c.) e nel testamento (art. 624 c.c.) e ciò per la particolare natura di questi negozi. Per ottenere l’annullamento di un contratto l’errore deve essere non solo essenziale, ma anche riconoscibile e questa ipotesi si verifica quando: in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (art. 1431 c.c.). Come si vede il codice civile sposa la teoria dell'affidamento per definire l'elemento della riconoscibilità di cui abbiamo già parlato in occasione della volontà nel negozio giuridico.
Nel caso di errore di entrambi i contraenti sulla stessa circostanza, però, si ritiene non necessario considerare il requisito della riconoscibilità (e quindi tutelare l'affidamento) bastando il solo requisito della essenzialità.
Abbiamo visto che conseguenza dell'errore sarà l'annullabilità del negozio; tuttavia la parte non in errore può offrire di eseguire il negozio in maniera conforme alle modalità ed al contenuto che la parte caduta in errore avrebbe voluto se non fosse caduta nell'errore (art. 1432 c.c.).
Il potere della parte non in errore di rettificare il contratto si atteggia come un vero e proprio diritto potestativo che può essere azionato prima che all'altra parte ne sia derivato un pregiudizio. La rettifica, di cui stiamo parlando, potrà essere utilizzata dalla parte non in errore sia nei casi di errore ostativo che in quelli di errore vizio.
Concludiamo il discorso ricordando l'errore di calcolo di cui all'art. 1430 c.c. Questo non è un errore che porta all'annullabilità del negozio ma solo a rettifica.  Vi è errore di calcolo, ad esempio, quando nel calcolare il peso complessivo della merce acquistata, per un'errata operazione aritmetica, risulta un peso superiore o inferiore a quello reale (10 kg al posto di 100). In questo caso una semplice rettifica servirà a rimediare allo sbaglio, ma se l'errore di calcolo provoca un errore sulla quantità (credevo di comprare  a causa del mio errore di calcolo 100 kg di merce mentre ne ho acquistati 1.000 kg) il contratto sarà annullabile se l'errore era riconoscibile dall'altro contraente.

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