Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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annullabilità

 
Come si vede dalla definizione l'annullabilità si distingue profondamente dalla nullità.  Sappiamo, infatti, che il negozio nullo è come se non fosse mai nato. Conseguenza di ciò sarà la totale mancanza di effetti del negozio affetto da nullità. La situazione giuridica è invece completamente diversa nel caso dell'annullabilità.
Il negozio annullabile non è " nato morto " ma è " nato malato " nel senso che è comunque fornito di vitalità e potrà sia guarire dalla malattia che lo affligge, sia morire in seguito ad essa. 
Questa metafora rende bene l'idea delle conseguenze che scaturiscono dalla annullabilità. Il negozio annullabile è quindi produttivo di effetti, come il malato è comunque vivo, ma questi effetti possono essere posti nel nulla dall'impugnazione da parte del legittimato davanti al giudice che annullerà il negozio, oppure i suoi effetti potranno consolidarsi quando il legittimato all'impugnazione decida di non avvalersi di questo suo potere e lasciare in vita il negozio. 

È vero, quindi, che mentre la nullità tende a proteggere interessi generali, l'annullabilità tende a salvaguardare principalmente interessi particolari dei soggetti colpiti dal vizio del negozio. 
A loro, infatti, è data la scelta tra lasciare in vita il negozio o provocarne la fine, cosa che non è certamente possibile nel caso della nullità. L'annullabilità, a differenza della nullità, non è prevista in via generale dal codice ma è stabilita di volta in volta in norme specifiche.  Ricordiamo i vizi della volontà, errore violenza e dolo; sappiamo che un contratto concluso per effetto di dolo potrà essere annullato dal raggirato; altri casi li ritroviamo nelle ipotesi di negozi conclusi da chi era incapace di intendere o di volere (art. 1443 c.c.). Dalle caratteristiche peculiari dell'annullabilità discendono una serie di conseguenze illustrate di seguito:

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