Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

azione di annullabilità

Abbiamo visto le caratteristiche essenziali dell'annullabilità;
soffermiamoci ora sull'azione di annullamento regolata dagli articoli 1441 e seguenti del codice civile. L'articolo 1441 si occupa specificamente della legittimazione a chiedere l'annullamento.
Come ovvia conseguenza di quello che abbiamo detto, questa spetterà solo a chi è stato danneggiato dal negozio viziato cioè a colui nel cui interesse è stata posta l'annullabilità.  Nel caso di dolo, infatti, solo al raggirato spetterà l'azione di annullamento e non certo a chi ha usato gli artifizi e raggiri e tantomeno a un terzo. Per questo motivo normalmente si parla di annullabilità relativa.
Solo in rari casi la legittimazione all'azione annullamento può spettare a chiunque vi abbia interesse come nel caso del matrimonio ex articolo 119 del codice civile. Si parla in questi casi di annullabilità assoluta, forse anche per evidenziate la tutela dell'interesse generale che in questi casi riveste l'annullabilità. Limite all'esercizio dell'azione di annullamento è la prescrizione. È possibile, infatti, agire per far annullare negozio nel termine di cinque anni. I cinque anni normalmente decorrono dal giorno in cui è venuta meno la causa che ha viziato il negozio annullabile.

Per questo motivo l'articolo 1442 c.c. dispone al secondo comma che
" quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o incapacità legale il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto
". Si vede, quindi, che l'articolo 1442 non intende in nessun modo tutelare chi ha approfittato del vizio del negozio; il termine per la prescrizione decorre, infatti, da quando è cessata l'efficacia della causa di annullabilità.  L'azione annullamento si prescrive, quindi, in cinque anni ma l'eccezione annullamento è imprescrittibile.
Cerchiamo di chiarire questa apparente contraddizione con un esempio. Se ho concluso un contratto in base ad un errore essenziale e riconoscibile avrò cinque anni di tempo dalla scoperta del mio errore per poter far annullare il contratto. Ma se il contratto non è stato ancora eseguito e dopo cinque anni l'altra parte non caduta in errore pretende l'esecuzione contratto, io potrò sempre oppormi eccependone l'annullabilità (quae temporalia ad agendum, peptetua ad excipiendum).

Torna alla pagina iniziale del manuale