Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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azione di restituzione

I beneficiari possono restituire spontaneamente i beni al legittimario, ma nel caso in cui ciò non avvenga, si potrà ancora agire con una nuova azione, l'azione di restituzione (artt. 561 c.c. e ss.).
Scopo dell'azione di restituzione è di far conseguire il pieno possesso dei beni al legittimario, ed è esperibile sia contro i beneficiari sia contro gli aventi causa da questi.
Nel caso dei donatari, l'art. 562 c.c. contempla espressamente l'ipotesi della mancata restituzione della cosa per causa a loro imputabile, come ad es. nel caso in cui sia perita.
Sorgerà un diritto di credito nei confronti del donatario, ma se questo sarà insolvente, saranno gli eredi e gli altri donatari anteriori a sopportare le conseguenze di questa insolvenza. Nel caso in cui l'azione sia esperita contro gli acquirenti aventi causa dai beneficiari (art. 563 c.c.), si provvederà ad agire contro i terzi, agendo dall'ultima alienazione e, se necessario, procedendo a ritroso alla precedenti. È però necessario, prima di agire contro i terzi acquirenti, escutere prima il donatario.  È consentito al terzo acquirente di liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in denaro.
A parte quest'ultima ipotesi, i terzi acquirenti di beni immobili ben difficilmente potranno sottrarsi alla restituzione; esiste tuttavia una salvezza prevista dall'art. 2652 n. 8, ma è comunque legata al trascorrere di un lungo periodo di tempo (dieci anni); per i beni mobili, invece, vale il principio secondo cui il possesso in buona fede vale titolo, espressamente richiamato dall'art. 563 comma 3.

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