Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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azione dichiarativa di nullità

Abbiamo già detto che un negozio giuridico nullo è come se non fosse mai venuto in esistenza. Il più delle volte, tuttavia, materialmente esiste un negozio giuridico, seppur nullo, e una delle parti potrebbe chiedere all'altra che vi sia data esecuzione. 
Proprio per evitare incertezze circa il vizio che affligge il negozio ci si può rivolgere al giudice affinché questo accerti la nullità.  L'azione volta a far dichiarare la nullità di negozio giuridico presenta alcune caratteristiche peculiari che il codice civile ci illustra agli articoli 1421 e 1422.

Vediamole analiticamente:
a) legittimazione all'azione di nullità: la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. In alcuni casi in cui la legge limita la legittimazione a far valere la nullità del negozio si parla di nullità relativa anche se tale figura è contestata da parte della dottrina;
b) natura dell'azione: l'azione è di accertamento perché il giudice non fa altro che dichiarare una situazione già esistente;
c) rilevabilità d'ufficio della nullità: la nullità del negozio giuridico può esser fatta valere in giudizio non solo dalle parti ma anche dal giudice quando non vi sia stata specifica richiesta proveniente da una delle parti;
d) impossibilità di sanatoria: il negozio nullo non può essere sanato attraverso un negozio di convalida. In alcuni casi però la legge prevede la sanatoria di negozio nullo come  il caso di nullità delle società per azioni
ex articolo 2332 c.c.

 

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