Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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azione negatoria

·         Nozione (art. 949 c.c.): è il rimedio concesso al proprietario che intende far accertare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa  o anche far cessare le molestie o turbative connesse con l'affermazione del diritto altrui sulla sua cosa.

L'azione è ammessa quando un altro soggetto affermi di avere diritti sulla cosa o, addirittura, affermi di essere lui il proprietario. Si ritiene che l'altrui vanto debba corrispondere all’affermazione di un diritto reale, perché un diritto personale non può mettere in discussione la pienezza della proprietà. Se l'affermazione del diritto è accompagnata anche da turbative o molestie di fatto, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione e chiedere il risarcimento del danno.
A differenza della azione di rivendicazione il proprietario non dovrà ricorrere alla "probatio diabolica" per dimostrare l'esistenza del  suo diritto, bastando che dimostri di averlo ottenuto in base ad un valido titolo di acquisto.  Presupposto processuale per adire il giudice è la serietà della minaccia portata da chi si afferma titolare del diritto sulla cosa; mancando quest'ultima il giudice non potrà far altro che giungere a una sentenza puramente processuale, senza entrare nel merito della richiesta avanzata dal proprietario, per l'inesistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

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